| 1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico
della retribuzione per effetto di variazioni del costo della
vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e
nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
1^ febbraio 1986, n. 13, già prorogate al 31 dicembre 1991 dal
comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1990, n. 191,
sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1994.
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