| 1. In caso di perdita di possesso del veicolo o
dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo, il
residuo periodo di validità della tassa di circolazione
decorrente dalla data della denuncia di furto presentata alle
autorità di pubblica sicurezza o dalla data di richiesta di
radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA),
diminuito di giorni quindici solari consecutivi, è
trasferibile ad altro veicolo, anche con potenza fiscale
diversa da quella inerente il veicolo per il quale la tassa
era stata pagata, od autoscafo
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sempreché il nominativo rilevabile sulla ricevuta di
versamento della tassa oggetto di trasferimento e
l'intestatario del nuovo veicolo od autoscafo sia il
medesimo.
2. Il residuo periodo di validità della tassa di cui al
comma 1 e inerente il veicolo o l'autoscafo oggetto di furto o
di radiazione, deve essere utilizzato entro e non oltre
trecentosessantacinque giorni solari consecutivi decorrenti
dalla data di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza o
di richiesta al PRA.
3. L'ammontare dell'importo residuo della tassa di cui al
comma 2, è determinato sottraendo all'importo versato il
valore ottenuto dividendo l'importo stesso per il numero di
giorni costituenti il periodo per il quale la tassa era stata
pagata, moltiplicato per il numero di giorni trascorsi
dall'inizio del periodo stesso, aumentato di quindici unità,
alla data di denuncia del furto alle autorità di pubblica
sicurezza o richiesta di radiazione al PRA.
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