| Onorevoli Colleghi! -- Le modifiche introdotte con il
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, hanno
stravolto la funzione della tassa di concessione governativa
trasformando il corrispettivo di un servizio prestato dalle
cancellerie dei tribunali in un gravoso balzello imposto alle
società all'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese e
ripetuto ogni anno con scadenza 30 giugno.
Si è così, di fatto, trasformata la natura del tributo, che
è venuto ad assumere,
in tal modo, il carattere di imposta, anziché di tassa.
La circostanza assume particolare gravità se si considera che
l'applicazione di questo tributo è stata vietata dalla
direttiva 69/335/CEE e più recentemente ritenuta illegittima
da parte della Corte di Giustizia della Comunità che ha
condannato lo Stato italiano per la reiterata applicazione
della tassa in oggetto.
Con due sentenze pronunciate nel 1988 i giudici di
Lussemburgo hanno, infatti, indirettamente condannato
l'applicazione
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di ogni imposta indiretta sulle società, affermando che gli
articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE, concernente le
imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere
interpretati nel senso che gli Stati membri della Comunità
europea non possono esigere dalle società di capitali altri
tributi fuori dall'imposta sui conferimenti e va pure rilevato
che gli effetti di queste sentenze sono retroattivi.
Il perseverare del nostro Stato nel pretendere un tributo
illecito e snaturato rispetto al suo originale significato, è
oltremodo grave e iniquo, e denuncia - anche in questo caso -
il forte ritardo nell'armonizzazione del nostro diritto
interno ai dettati comunitari.
Al riguardo la Commissione della Comunità europea, preso
atto dell'assoluta negligenza dimostrata dallo Stato italiano
nel recepimento degli orientamenti comunitari in materia, ha
attivato, ormai da tempo, una procedura disciplinare culminata
il 22 maggio 1991 in un ricorso alla Corte di Giustizia di
Lussemburgo, nel quale si chiede la condanna del nostro Stato
per il mancato rispetto delle direttive comunitarie e s'impone
l'obbligo ai rimborsi dei tributi indebitamente richiesti.
Maggiore lucidità rispetto al legislatore italiano ha
dimostrato negli ultimi tempi la recente giurisprudenza
interna. E' infatti cronaca di poco più di un anno fa la
decisione assunta dal tribunale di Genova, con ordinanza del
14 gennaio 1991, di rimettere alla Corte Comunitaria il
quesito "... se possa comprendersi tra i diritti di carattere
remunerativo la tassa annuale di concessione governativa per
l'iscrizione delle società nel registro delle imprese prevista
inizialmente dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
attualmente disciplinata dall'articolo 36 della legge 27
aprile 1989, n. 154".
Parallelamente la Corte costituzionale, che già con le
sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985 aveva affermato il
principio dell'autonomia del diritto comunitario e la sua
supremazia su quello nazionale, ha con la sentenza n. 168 del
18 aprile 1991 definitivamente fatto propria la giurisprudenza
comunitaria, secondo cui sono immediatamente vincolanti,
all'interno di ogni Stato membro, non solo i regolamenti
comunitari, ma anche le direttive (le quali, come noto hanno
per destinatari diretti non i cittadini, ma gli Stati membri),
a condizione che tali direttive riguardino obblighi chiari e
precisi, non sottoposti a condizione ed in sé perfetti, tanto
da imporsi immediatamente a prescindere da ogni provvedimento
di attuazione.
Tale orientamento elimina qualunque dubbio sulla
illegittimità della tassa di concessione governativa a carico
delle società, così come prevista dall'attuale normativa e
impone allo Stato italiano la sua immediata abrogazione.
Si è ritenuto, perciò, necessario intervenire con questa
proposta di legge al fine di ricondurre la legislazione
interna entro margini di legittimità e rispetto nei confronti
dei nostri partner comunitari, avuto presente che, al
termine del prossimo anno, l'integrazione europea diventerà un
impegno non più eludibile per il nostro Paese.
E', quindi, quanto mai auspicabile l'immediata attivazione
da parte del legislatore, affinché la proposta di legge qui
presentata produca al più presto i suoi effetti, al fine di
abolire un iniquo prelievo a carico di tutte le società
italiane impegnate a mantenere la loro concorrenzialità sui
mercati internazionali.
A margine della presente proposta di legge si precisa che
nell'articolato è stata introdotta la previsione di un termine
prescrizionale di dieci anni per i rimborsi della tassa di
concessione governativa versata dalle società. Ciò in quanto
la prescrizione del diritto al rimborso di questi prelievi
altro non può che essere quella decennale, come ha
ripetutamente affermato fin dal 1985 la Corte di cassazione.
Infatti, in assenza di una disciplina comunitaria la quale
richiede soltanto la prova del pagamento indebito, il solo
termine di decadenza che può essere imposto al contribuente è
quello della prescrizione ordinaria di dieci anni stabilita
dall'articolo 2946 del codice civile.
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