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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1419
DDL0276-0002
Progetto di legge Camera n. 276 - testo presentato - (DDL11-276)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C276. TESTIPDL
...C276.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC276 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Le modifiche introdotte con il
  decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, hanno
  stravolto la funzione della tassa di concessione governativa
  trasformando il corrispettivo di un servizio prestato dalle
  cancellerie dei tribunali in un gravoso balzello imposto alle
  società all'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese e
  ripetuto ogni anno con scadenza 30 giugno.
    Si è così, di fatto, trasformata la natura del tributo, che
  è venuto ad assumere,
  in tal modo, il carattere di imposta, anziché di tassa.
  La circostanza assume particolare gravità se si considera che
  l'applicazione di questo tributo è stata vietata dalla
  direttiva 69/335/CEE e più recentemente ritenuta illegittima
  da parte della Corte di Giustizia della Comunità che ha
  condannato lo Stato italiano per la reiterata applicazione
  della tassa in oggetto.
    Con due sentenze pronunciate nel 1988 i giudici di
  Lussemburgo hanno, infatti, indirettamente condannato
  l'applicazione
 
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  di ogni imposta indiretta sulle società, affermando che gli
  articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE, concernente le
  imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere
  interpretati nel senso che gli Stati membri della Comunità
  europea non possono esigere dalle società di capitali altri
  tributi fuori dall'imposta sui conferimenti e va pure rilevato
  che gli effetti di queste sentenze sono retroattivi.
    Il perseverare del nostro Stato nel pretendere un tributo
  illecito e snaturato rispetto al suo originale significato, è
  oltremodo grave e iniquo, e denuncia - anche in questo caso -
  il forte ritardo nell'armonizzazione del nostro diritto
  interno ai dettati comunitari.
    Al riguardo la Commissione della Comunità europea, preso
  atto dell'assoluta negligenza dimostrata dallo Stato italiano
  nel recepimento degli orientamenti comunitari in materia, ha
  attivato, ormai da tempo, una procedura disciplinare culminata
  il 22 maggio 1991 in un ricorso alla Corte di Giustizia di
  Lussemburgo, nel quale si chiede la condanna del nostro Stato
  per il mancato rispetto delle direttive comunitarie e s'impone
  l'obbligo ai rimborsi dei tributi indebitamente richiesti.
    Maggiore lucidità rispetto al legislatore italiano ha
  dimostrato negli ultimi tempi la recente giurisprudenza
  interna.  E' infatti cronaca di poco più di un anno fa la
  decisione assunta dal tribunale di Genova, con ordinanza del
  14 gennaio 1991, di rimettere alla Corte Comunitaria il
  quesito "... se possa comprendersi tra i diritti di carattere
  remunerativo la tassa annuale di concessione governativa per
  l'iscrizione delle società nel registro delle imprese prevista
  inizialmente dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
  attualmente disciplinata dall'articolo 36 della legge 27
  aprile 1989, n. 154".
    Parallelamente la Corte costituzionale, che già con le
  sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985 aveva affermato il
  principio dell'autonomia del diritto comunitario e la sua
  supremazia su quello nazionale, ha con la sentenza n. 168 del
  18 aprile 1991 definitivamente fatto propria la giurisprudenza
  comunitaria, secondo cui sono immediatamente vincolanti,
  all'interno di ogni Stato membro, non solo i regolamenti
  comunitari, ma anche le direttive (le quali, come noto hanno
  per destinatari diretti non i cittadini, ma gli Stati membri),
  a condizione che tali direttive riguardino obblighi chiari e
  precisi, non sottoposti a condizione ed in sé perfetti, tanto
  da imporsi immediatamente a prescindere da ogni provvedimento
  di attuazione.
    Tale orientamento elimina qualunque dubbio sulla
  illegittimità della tassa di concessione governativa a carico
  delle società, così come prevista dall'attuale normativa e
  impone allo Stato italiano la sua immediata abrogazione.
    Si è ritenuto, perciò, necessario intervenire con questa
  proposta di legge al fine di ricondurre la legislazione
  interna entro margini di legittimità e rispetto nei confronti
  dei nostri  partner  comunitari, avuto presente che, al
  termine del prossimo anno, l'integrazione europea diventerà un
  impegno non più eludibile per il nostro Paese.
    E', quindi, quanto mai auspicabile l'immediata attivazione
  da parte del legislatore, affinché la proposta di legge qui
  presentata produca al più presto i suoi effetti, al fine di
  abolire un iniquo prelievo a carico di tutte le società
  italiane impegnate a mantenere la loro concorrenzialità sui
  mercati internazionali.
    A margine della presente proposta di legge si precisa che
  nell'articolato è stata introdotta la previsione di un termine
  prescrizionale di dieci anni per i rimborsi della tassa di
  concessione governativa versata dalle società.  Ciò in quanto
  la prescrizione del diritto al rimborso di questi prelievi
  altro non può che essere quella decennale, come ha
  ripetutamente affermato fin dal 1985 la Corte di cassazione.
  Infatti, in assenza di una disciplina comunitaria la quale
  richiede soltanto la prova del pagamento indebito, il solo
  termine di decadenza che può essere imposto al contribuente è
  quello della prescrizione ordinaria di dieci anni stabilita
  dall'articolo 2946 del codice civile.
 
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