| 1. I soggetti che, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, hanno corrisposto la tassa di concessione
governativa anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno diritto di chiedere il rimborso entro il
termine prescrizionale di dieci anni decorrente dalla data del
versamento.
2. Al rimborso di cui al comma 1 si applica l'interesse
annuo del 9 per cento.
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