| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la sovrattassa annua prevista per le
autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose azionati con motore diesel a prescindere
dall'anno di prima immmatricolazione degli stessi, è
soppressa.
2. La soppressione della sovrattassa di cui al comma 1 è
subordinata all'effettuazione dei contolli sulle emissioni
dello scarico, che devono rientrare nei limiti previsti dalla
direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la tassa speciale per gli autoveicoli
alimentati a GPL e metano istituita dalla legge 21 luglio
1984, n. 362, è soppressa.
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