| 1. Il Ministro dei trasporti, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) individua gli enti, gli organi e gli uffici
pubblici competenti per la effettuazione dei controlli di cui
al comma 2 dell'articolo 2;
b) stabilisce i requisiti e le procedure per la
concessione ad officine private della autorizzazione ad
effettuare i controlli di cui al comma 2 dell'articolo 2;
Pag. 4
c) fissa i termini e le modalità per
l'effettuazione dei controlli medesimi.
2. Il soggetto che effettua il controllo è tenuto, in caso
di esito favorevole dello stesso, a rilasciare apposita
certificazione che deve essere conservata fino al successivo
controllo ed esibita a richiesta delle autorità di polizia. In
caso di circolazione del veicolo privo della predetta
certificazione, si applica l'ammenda da lire 400.000 a lire
1.500.000.
| |