| (Altri casi di indennizzo).
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non
inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto
di ferite o lesioni riportate in conseguenza della
partecipazione alle missioni di cui all'articolo 1, è
corrisposto un indennizzo fino a lire 250 milioni, in
proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con
riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire tre
milioni per ogni punto di percentuale.
2. Laddove l'invalidità permanente sia pari almeno a due
terzi della capacità lavorativa, il beneficiario può optare,
in luogo dell'indennizzo in unica soluzione, per un assegno
vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente,
in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12
mila mensili per ogni punto percentuale.
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