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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


143
DDL0012-0022
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL11-12)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE -- Capo I. IL TEMPO NELL'ARCO DELLA VITA
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ11 ZZPD ZZPR
                  (Lavoro straordinario). 
    1.  Il lavoro straordinario è vietato, sia nelle
  amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, sia
  nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura,
  ove non abbia carattere meramente saltuario ed in assenza
  delle condizioni di cui ai seguenti commi.
    2.  Si considera lavoro straordinario l'aggiunta, all'orario
  normale giornaliero e settimanale previsto dal contratto
  collettivo di lavoro o dalla legge, di un periodo
  straordinario che non superi una ora al giorno, le otto ore
  settimanali, le
 
                              Pag. 23
 
  venti ore mensili, salvi comunque i limiti annuali inferiori
  stabiliti dai contratti collettivi.
    3.  L'eventuale prestazione di lavoro straordinario è
  stabilita in sede contrattuale.
    4.  Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
  imprese, o unità produttive:
        a)  che nei sei mesi precedenti sono state
  interessate da riduzioni o sospensione dal lavoro di personale
  dipendente;
        b)  nelle quali qualche dipendente fruisca di
  trattamento di integrazione salariale, salvo l'accertamento da
  parte dell'ispettorato del lavoro dell'impossibilità
  tecnico-organizzativa di riutilizzo dei lavoratori e delle
  lavoratrici posti in cassa integrazione o di riassunzione dei
  lavoratori e delle lavoratrici licenziati;
        c)  che impediscano ai lavoratori e alle lavoratrici
  interessati la possibilità di svolgere le funzioni di cura per
  sé e per i familiari.
    5.  Nell'ambito degli accordi contrattuali, l'esecuzione di
  lavoro straordinario è autorizzata dall'ispettorato del lavoro
  competente per territorio, al quale deve pervenire, con
  anticipo di 24 ore, la richiesta del datore di lavoro nella
  quale sia indicata, oltre al numero delle ore ed ai nominativi
  dei lavoratori interessati, la sussistenza dei requisiti di
  cui al comma 4.  Tale richiesta viene contestualmente
  comunicata alle rappresentanze sindacali aziendali costituite
  nell'impresa, unità produttiva o amministrativa, oppure, in
  mancanza di organismi locali, alle organizzazioni sindacali
  firmatarie del contratto collettivo in essa applicato.
    6.  In caso di autorizzazione del lavoro straordinario il
  datore di lavoro deve procedere ad una comunicazione al
  sindacato contenente il numero di ore autorizzate per ogni
  lavoratore e lavoratrice ed i nominativi degli stessi.
    7.  Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il
  lavoratore che vi consente
 
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  ha diritto, salvo più favorevoli previsioni dei contratti
  collettivi, a quanto previsto all'articolo 21, commi 1 e 4.
 
DATA=901909 FASCID=DDL11-12 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0012 TOTPAG=0032 TOTDOC=0035 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=023 PAGFIN=0024 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=001200 00 FASCIDC=11DDL0012 SORTNAV=0001200 000 00000 ZZDDLC12 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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