| (Lavoro straordinario).
1. Il lavoro straordinario è vietato, sia nelle
amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, sia
nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura,
ove non abbia carattere meramente saltuario ed in assenza
delle condizioni di cui ai seguenti commi.
2. Si considera lavoro straordinario l'aggiunta, all'orario
normale giornaliero e settimanale previsto dal contratto
collettivo di lavoro o dalla legge, di un periodo
straordinario che non superi una ora al giorno, le otto ore
settimanali, le
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venti ore mensili, salvi comunque i limiti annuali inferiori
stabiliti dai contratti collettivi.
3. L'eventuale prestazione di lavoro straordinario è
stabilita in sede contrattuale.
4. Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
imprese, o unità produttive:
a) che nei sei mesi precedenti sono state
interessate da riduzioni o sospensione dal lavoro di personale
dipendente;
b) nelle quali qualche dipendente fruisca di
trattamento di integrazione salariale, salvo l'accertamento da
parte dell'ispettorato del lavoro dell'impossibilità
tecnico-organizzativa di riutilizzo dei lavoratori e delle
lavoratrici posti in cassa integrazione o di riassunzione dei
lavoratori e delle lavoratrici licenziati;
c) che impediscano ai lavoratori e alle lavoratrici
interessati la possibilità di svolgere le funzioni di cura per
sé e per i familiari.
5. Nell'ambito degli accordi contrattuali, l'esecuzione di
lavoro straordinario è autorizzata dall'ispettorato del lavoro
competente per territorio, al quale deve pervenire, con
anticipo di 24 ore, la richiesta del datore di lavoro nella
quale sia indicata, oltre al numero delle ore ed ai nominativi
dei lavoratori interessati, la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 4. Tale richiesta viene contestualmente
comunicata alle rappresentanze sindacali aziendali costituite
nell'impresa, unità produttiva o amministrativa, oppure, in
mancanza di organismi locali, alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo in essa applicato.
6. In caso di autorizzazione del lavoro straordinario il
datore di lavoro deve procedere ad una comunicazione al
sindacato contenente il numero di ore autorizzate per ogni
lavoratore e lavoratrice ed i nominativi degli stessi.
7. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il
lavoratore che vi consente
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ha diritto, salvo più favorevoli previsioni dei contratti
collettivi, a quanto previsto all'articolo 21, commi 1 e 4.
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