| 1. In attuazione dell'articolo 3 della direttiva 89/458/CEE
del Consiglio del 18 luglio 1989, l'imposta sul valore
aggiunto per gli autoveicoli, di produzione italiana o di
importazione, di nuova immatricolazione, dotati di dispositivi
atti a ridurre le emissioni inquinanti, ai limiti fissati per
il 1992 ai sensi della direttiva 70/220/CEE del Consiglio del
20 marzo 1970, modificata, da ultimo, dalla citata direttiva
89/458/CEE, è ridotta dal 19 per cento al 13 per cento.
2. I dispositivi di cui al comma 1 devono avere le
caratteristiche stabilite, per ciascun veicolo, con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri dei
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trasporti e dell'ambiente entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. La riduzione dell'imposta sul valore aggiunto prevista
al comma 1 si applica fino alla data in cui, per le diverse
classi di cilindrata, saranno resi obbligatori i limiti di
emissione previsti dalla citata direttiva 89/458/ CEE.
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