Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1434
DDL0281-0002
Progetto di legge Camera n. 281 - testo presentato - (DDL11-281)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C281. TESTIPDL
...C281.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC281 ZZ11 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! -- Lo iato venutosi a creare fra
  cittadini e pubblica amministrazione è certo fra i più gravi
  mali del nostro Paese.
    Occorre, quindi, cercare di colmarlo, anche attraverso
  modifiche e integrazioni della nostra legge fondamentale.
    Va infatti rilevato come, senza una precisa e specifica
  puntualizzazione in sede costituzionale, risulti di fatto
  impossibile dare vita ad una legislazione chiara, univoca e
  precisa in un qualunque settore.  Anzi, il proliferare di leggi
  e di leggine è
  il segno più evidente della nostra sudditanza a quella che
  potremmo chiamare l'"etica del mezzo", ossia a quel tipo di
  cultura giuridica che pone l'accento sullo strumento, sulla
  procedura, sul rito.  Bisogna quindi riaffermare l'"etica del
  fine", inteso come individuazione di un certo tipo di esigenza
  sociale legata anche alla centralità della persona umana nelle
  concrete dinamiche del suo "vissuto".
    Per questo ci pare quanto mai opportuno riformulare il
  testo della nostra legge fondamentale là dove crede di dettare
  i
 
                               Pag. 2
 
  criteri generali ed astratti a cui deve essere ispirata
  l'attività amministrativa.  E ciò è possibile soltanto agendo
  in due direzioni solo apparentemente contraddittorie: da una
  parte, responsabilizzando anche i politici - che oggi sono per
  lo più gli effettivi gestori del potere - e, dall'altra,
  cercando di riaffermare una concezione dell'attività
  amministrativa intesa come autentico  servizio  e non come
  puro e semplice  dominio.
    La presente proposta di legge (come la relazione che lo
  accompagna) intende dunque evidenziare e riparare alle
  conseguenze dei vizi di formulazione legislativa già in parte
  verificatisi, ci duole dirlo, in sede di Assemblea
  costituente.
    Un primo vizio è costituito dal fatto che la Costituzione,
  quando parla di "pubblica amministrazione", non specifica
  sufficientemente che con tale termine non si possono oggi
  intendere, per come concretamente era ed è venuta
  atteggiandosi, che due concetti fra loro non equivalenti ma
  ugualmente importanti: quello della burocrazia professionale e
  quello degli amministratori cosiddetti onorari o elettivi.  La
  conseguenza immediata e diretta è stata considerare in una
  dimensione di servizio solamente i primi, e non anche i
  secondi (e provano la rispondenza al vero di tale asserto gli
  statuti di recente approvati da comuni e province in
  esecuzione dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, i quali, nel
  disciplinare l'istituto del Difensore civico, gli hanno per lo
  più conferito il potere di vigilare sull'operato dei soli
  funzionari, e non anche dei politici dell'ente).
    Questo il senso, pertanto, di una prima modifica
  all'articolo 98 della Costituzione qui proposta e cioè la
  specificazione che in ambedue le componenti qui evidenziate
  essa persegue (anzi, è  "al servizio"  di) interessi
  pubblici.
    Ma vi è di più.  L'articolo 98 della Costituzione afferma
  che esse, comunque le si voglia intendere, "sono al servizio
  esclusivo della Nazione".
    Che cosa vuole dire in realtà tale espressione?
    Tutto e niente.
    "Nazione" significa infatti, sotto il profilo di quella
  realtà politica che non può non "riempire" le altrimenti
  astratte formule giuridiche, coloro che si ritengono portatori
  dell'interesse nazionale, cioè i politici di professione; la
  strada presa dai costituenti era dunque la peggiore che
  potessero prendere, perché tornavano indietro di qualche
  secolo, quando cioè si è incominciato a cercare di separare il
  ruolo del funzionario nello Stato di diritto da quello del
  detentore del potere politico.
    L'altra concezione era non solo errata e sotto molti
  profili anacronistica, ma era il punto di partenza di una
  quantità di guai che magari sarebbero avvenuti - considerata
  l'esperienza che abbiamo fatto e che facciamo, di una pubblica
  amministrazione colonizzata e lottizzata dai partiti - anche
  se la Costituzione fosse stata in questa parte scritta meglio
  di come in realtà lo è stata.
    Noi oggi vediamo benissimo che quello che andava scritto
  era che i pubblici funzionari sono al servizio esclusivo
  dei cittadini;  questa era l'espressione da usare, e lo è
  tanto più in una società articolata e complessa come quella
  contemporanea.  Per questo noi proponiamo di introdurre questa
  tutt'altro che marginale puntualizzazione.
    Un terzo vizio della Costituzione è dato dal fatto che
  essa, attualmente, pone come parametri dell'attività
  amministrativa solamente la sua "imparzialità" ed il suo "buon
  andamento" (articolo 97, primo comma).  Tali concetti appaiono,
  per la verità, piuttosto vaghi e generici, e perciò
  suscettibili delle più diverse interpretazioni.
    Per questo noi proponiamo di costituzionalizzare anche i
  parametri - oggi fra l'altro comunemente usati a livello di
  legislazione ordinaria - dell'economicità (intesa come
  risparmio e razionale allocazione delle risorse secondo le più
  moderne teorie aziendalistiche), dell'efficienza (concepita
  come congruo rapporto di conformità fra mezzi e fini) e
  dell'efficacia (valutata come corrispondenza agli obiettivi
  prefissati) della gestione della cosa pubblica.
 
                               Pag. 3
 
    Sono criteri, questi, tutti imperanti nelle dinamiche
  economiche ed a cui è ormai da secoli improntata la logica del
  diritto privato.  Un diritto fondato sulla legalità, sulla
  certezza, sulla uguaglianza e sulla razionalità della legge e,
  pertanto, dell'azione che ad essa si conforma.  Tutti criteri
  che ormai è bene introdurre anche nel campo del diritto
  pubblico.
    Un quarto vizio della nostra legge fondamentale in tema di
  pubblica amministrazione è dato dalla mancanza di riferimento
  ad un principio, oggi comunemente invocato, di obbligatorietà
  del rispetto del "giusto procedimento".  Bisogna cioè precisare
  che nessun procedimento amministrativo direttamente o
  indirettamente incidente su situazioni giuridiche soggettive
  attive puo considerarsi legittimo se non risponde ad almeno
  tre requisiti fondamentali:  a)  la motivazione (oggi
  prevista a livello costituzionale solo per i provvedimenti
  giurisdizionali);  b)  la possibilità di contraddittorio
  con il soggetto interessato;  c)  l'informazione
  preventiva  e tempestiva.
    La pubblica amministrazione non è infatti solo un soggetto
  erogatore di servizi.  E' anche (e soprattutto) una pluralità
  di centri di regolamentazione di interessi.
    Bisogna dunque una volta per tutte abbandonare la logica di
  una illimitata "discrezionalità" connessa alla ricerca di un
  non meglio precisato "pubblico interesse" (spesso comodo
  paravento di interessi particolari), che talvolta sconfina
  nell'arbitrio.
    Solo facendo coesistere il principio  burocratico  con
  quello  partecipativo,  quindi, si subordina l'attività
  amministrativa a quei princìpi di "sovranità popolare" e di
  "effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
  all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"
  che, pur solennemente affermata dagli articoli 1 e 3 della
  Costituzione si ridurrebbe altrimenti a mero  flatus
  vocis.
    Infine, un ultimo punto.  E cioè il vincolo di
  territorialità per il pubblico funzionario che noi ci
  proponiamo di introdurre.
    L'unità d'Italia ha infatti comportato, fra le sue
  conseguenze, l'attivarsi di un sistema di reclutamento dei
  pubblici dipendenti mediante concorsi estesi generalmente
  all'intero territorio dello Stato.
    Ciò ha determinato notevoli squilibri, in quanto la
  propensione verso la "paga pubblica", per un complesso di
  cause economico-sociali, risulta più accentuata fra la
  popolazione originaria di talune regioni, comportando una non
  omogeneità dei pubblici impiegati rispetto alle zone di
  provenienza, le quali presentano divari significativi nella
  percentuale di addetti alla pubblica amministrazione.
    L'uso poi di trasferire funzionari dalle varie sedi per
  ricoprire i posti vacanti in organico ha accentuato il
  fenomeno, fra le cui risultanze negative possono indicarsi una
  scarsa conoscenza della realtà territoriale, un periodo
  iniziale di varia durata destinato all'ambientamento e
  generalmente privo di efficace produttività, situazioni di
  conflittualità di vario grado fra il personale statale e le
  autorità locali site nella sede di servizio.
    Tale situazione è ben evidenziata da una ricerca condotta
  dal professor Sabino Cassese, per lungo tempo direttore della
  Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicata
  nel volume  Servitori dello Stato  di Redento Mori, edito
  nel 1980 dalla casa editrice Zanichelli (la situazione, da
  allora, non è mutata: si è anzi, se possibile, aggravata).
    In tale studio si rileva che, sul totale degli allievi che
  hanno frequentato fra il 1963 e il 1979 la Scuola superiore
  della pubblica amministrazione per poter accedere alla
  qualifica dirigenziale, il 61 per cento proveniva dal sud, il
  31 per cento dal centro, il 7 per cento dal nord e l'1 per
  cento era nato all'estero.  Fra gli allievi del sud, inoltre,
  il 13 per cento risultava nato e residente a Napoli e fra
  quelli del centro il 22 per cento era originario di Roma.
    Per quanto riguarda le più alte cariche, su un campione di
  400 direttivi, le percentuali risultavano ancor più marcate:
  75 per cento per il sud, 22 per cento per il centro e 3 per
  cento per il nord.
 
                               Pag. 4
 
    Quanto al rapporto tra residenti, funzionari e provenienza
  degli stessi, la ricerca condotta dal professor Cassese
  fornisce questi dati:
      nord: 45 per cento di popolazione, 35 per cento dei
  funzionari occupati (di cui il 3 per cento originario delle
  regioni settentrionali);
      centro: 20 per cento di popolazione, 23 per cento dei
  funzionari occupati (di cui il 22 per cento originario delle
  stesse regioni);
      sud: 35 per cento della popolazione, 33 per cento dei
  funzionari occupati (tutti originari di quelle regioni).
    A commento dei dati il professor Cassese metteva in risalto
  il fattore della provenienza territoriale quale primario per
  uno studio delle problematiche dell'impiego pubblico statale
  in Italia e quale prima considerazione da tenere presente per
  capire conflitti e tensioni interni alla pubblica
  amministrazione, provocati da un fenomeno di
  déplacement.
    Arrivava alle seguenti conclusioni: "Anche se non ci sono
  le stesse distanze territoriali, ambientali, ecologiche e
  culturali si ripete quasi - all'inverso - l'esperienza del
  funzionario dell'amministrazione reale inglese che andava ad
  amministrare l'India".
    Per ovviare a tali inconvenienti, risulta allora opportuno
  rideterminare, quanto meno per le cariche di vertice, il
  criterio di selezione dei preposti, introducendo un elemento
  collegato con la territorialità.
    Tale elemento non risulta estraneo al nostro ordinamento,
  ritrovandosi già attuato in norme specifiche concernenti la
  provincia autonoma di Bolzano.
    Nè esso è privo di precedenti in altri ordinamenti.  Valga,
  ad esempio, il disposto della legge fondamentale della
  Repubblica federale tedesca, che all'articolo 36 così recita:
  "Nelle più alte cariche federali devono trovarsi, in un
  rapporto adeguato, funzionari di tutti i  Laender.  Le
  persone adibite agli uffici federali devono, di regola,
  provenire dal  Land  in cui esplicano la loro
  attività".
    Ma non bastano i rilievi sociologicostatistici.
    Non dobbiamo infatti dimenticare che la legge 7 agosto
  1990, n. 241, (benché approvata quasi in sordina ed ancor oggi
  poco conosciuta), ha introdotto il principio del "responsabile
  del procedimento".  Ciò significa stabilire per legge un
  vincolo più forte fra amministratori e amministrati, che non
  può prescindere da un più profondo radicamento nel tessuto
  culturale, economico e sociale del territorio.  Non solo, ma
  vuole anche affermare l'esigenza di un rapporto più diretto
  fra funzionario e cittadino, che può trovare il proprio
  fondamento (al di là di tante retoriche teorie
  "partecipative") soltanto nella subordinazione ad un  comune
  vincolo di territorialità.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-281 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0281 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=016 PAGFIN=0004 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=028100 00 FASCIDC=11DDL0281 SORTNAV=0028100 000 00000 ZZDDLC281 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati