| Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3015 con
l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 689), che
viene allegata.
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Allegato.
L'Accordo per la promozione e la protezione degli
investimenti con la Repubblica araba d'Egitto, firmato a II
Cairo il 2 marzo 1989, si pone come obiettivo quello di
accrescere le condizioni favorevoli per una più stretta
cooperazione economica tra l'Italia e l'Egitto e risponde
all'esigenza di disporre di un quadro allargato di garanzie a
livello governativo.
Sebbene impegnato in una revisione della linea della
propria politica e nell'attuazione di un programma organico di
risanamento economico, l'Egitto cerca di diversificare la
propria economia e in tale quadro si accinge ad effettuare
nuovi investimenti all'estero, che potrebbero interessare
anche l'Italia.
Da parte nostra si confida che tale strumento favorisca i
nostri operatori economici e aiuti a rilanciare il nostro
export verso l'Egitto, da qualche tempo piuttosto
stagnante.
L'Accordo recepisce pienamente la posizione italiana sui
punti qualificanti. In particolare l'ampia definizione data
agli investimenti (articolo 1) permette di ricomprendervi le
diverse forme che tale attività economica può assumere,
assicurando loro un efficace sistema di garanzie.
Oltre alla clausola della nazione più favorita introdotta
all'articolo 3, con le consuete eccezioni imputabili alla
nostra appartenenza alla Comunità economica europea, l'Accordo
prevede disposizioni per l'indennizzo in caso di danni
conseguenti ad eventi di emergenza (articolo 4) o di
nazionalizzazione o espropriarione (articolo 5).
Il rimpatrio del capitale e del profitto è altresì
garantito dalle disposizioni dell'articolo 6, che include
anche il trasferimento degli emolumenti di lavoro. Infine è
prevista un'organica procedura per la composizione delle
controversie (articoli 9 e 10).
L'attuazione dell'Accordo non implica oneri a carico del
bilancio dello Stato.
L'eventualità di indennizzi per perdite subite in caso di
guerra o di emergenze dovrebbe essere fronteggiata con
provvedimenti generali di finanziamento per un'apposita
copertura.
L'onere relativo ad eventuali espropri, ove questi
rientrassero nella fattispecie prevista dall'Accordo, dovrebbe
fare oggetto di un piano previsionale di finanziamento
dell'ente espropriante.
Per i motivi suindicati, non si rende necessaria la
redazione della relazione cnica di cui all'articolo
11- ter della legge agosto 1978, n. 468, introdotto dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362.
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