Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14340
DDL3015-0002
Relazione Camera n. 3015-A (DDL11-3015-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3015A. TESTIPDL
...C3015A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3015A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3015 con
  l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 689), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                   Allegato.
      L'Accordo per la promozione e la protezione degli
  investimenti con la Repubblica araba d'Egitto, firmato a II
  Cairo il 2 marzo 1989, si pone come obiettivo quello di
  accrescere le condizioni favorevoli per una più stretta
  cooperazione economica tra l'Italia e l'Egitto e risponde
  all'esigenza di disporre di un quadro allargato di garanzie a
  livello governativo.
      Sebbene impegnato in una revisione della linea della
  propria politica e nell'attuazione di un programma organico di
  risanamento economico, l'Egitto cerca di diversificare la
  propria economia e in tale quadro si accinge ad effettuare
  nuovi investimenti all'estero, che potrebbero interessare
  anche l'Italia.
      Da parte nostra si confida che tale strumento favorisca i
  nostri operatori economici e aiuti a rilanciare il nostro
  export  verso l'Egitto, da qualche tempo piuttosto
  stagnante.
      L'Accordo recepisce pienamente la posizione italiana sui
  punti qualificanti.  In particolare l'ampia definizione data
  agli investimenti (articolo 1) permette di ricomprendervi le
  diverse forme che tale attività economica può assumere,
  assicurando loro un efficace sistema di garanzie.
      Oltre alla clausola della nazione più favorita introdotta
  all'articolo 3, con le consuete eccezioni imputabili alla
  nostra appartenenza alla Comunità economica europea, l'Accordo
  prevede disposizioni per l'indennizzo in caso di danni
  conseguenti ad eventi di emergenza (articolo 4) o di
  nazionalizzazione o espropriarione (articolo 5).
      Il rimpatrio del capitale e del profitto è altresì
  garantito dalle disposizioni dell'articolo 6, che include
  anche il trasferimento degli emolumenti di lavoro.  Infine è
  prevista un'organica procedura per la composizione delle
  controversie (articoli 9 e 10).
      L'attuazione dell'Accordo non implica oneri a carico del
  bilancio dello Stato.
      L'eventualità di indennizzi per perdite subite in caso di
  guerra o di emergenze dovrebbe essere fronteggiata con
  provvedimenti generali di finanziamento per un'apposita
  copertura.
      L'onere relativo ad eventuali espropri, ove questi
  rientrassero nella fattispecie prevista dall'Accordo, dovrebbe
  fare oggetto di un piano previsionale di finanziamento
  dell'ente espropriante.
      Per i motivi suindicati, non si rende necessaria la
  redazione della relazione cnica di cui all'articolo
  11- ter  della legge agosto 1978, n. 468, introdotto dalla
  legge 23 agosto 1988, n. 362.
 
DATA=931201 FASCID=DDL11-3015-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3015 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=031 PAGFIN=0002 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=301500A00 FASCIDC=11DDL3015 A SORTNAV=0301500A000 00000 ZZDDLC3015A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati