| Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3020 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 693), che
viene allegata.
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Allegato.
L'Accordo per la promozione e la reciproca protezione
degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista del Vietnam è stato firmato a Roma il 18 maggio
1990.
Esso si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative
miranti a favorire una diversificazione maggiormente incisiva
dell'interscambio ed una equilibrata potenzialità di sviluppo
delle relazioni economiche bilaterali che, sia pure al momento
di dimensioni modeste, sembrano suscettibili di interessanti
evoluzioni.
La nuova legge vietnamita sugii investimenti stranieri è,
inoltre, particolarmente liberale e garantisce, in linea di
principio, i finanziatori contro l'esproprio e la
nazionalizzazione, oltre ad ammettere il rimpatrio dei
profitti.
Obiettivo centrale dell'Accordo è quello di porre in
essere un sistema integrato di tutela e garanzia del flusso
degli investimenti di cui risulterà opportuna la
finalizzazione, anche attraverso la costituzione di imprese
iniste che prevedano apporti di capitali.
Il dispositivo degli articoli 1 e 2 del citato Accordo
include alla voce "investimento" un largo spettro di possibili
impieghi patrimoniali, cosicché risulta garantito, nella
misura più confacente, il quadro di tutela prefigurato
dall'Accordo stesso.
L'articolo 3 introduce la clausola della Nazione più
favorita, specificatamente limitata nella sua applicabilità in
relazione all'esistenza (enunciata al comma 3) di unioni
doganali, zone di libero scambio, e simili, per salvaguardare
la posizione dell'Italia come Paese membro della Comunità
economica europea.
Le disposizioni centrali sono contenute negli articoli 4,
5 e 6, disciplinanti rispettivamente i danni connessi ad
eventi bellici o a questi assimilabili secondo il diritto
internazionale, le ipotesi di indennizzo conseguente ad
espropriazioni od altre misure equivalenti, il libero
trasferimento, senza indebiti ritardi, di proventi connessi
con l'investimento, ivi compresi gli introiti rappresentati
dagli stipendi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
Le modalità di risoluzione delie eventuali controversie
sono inserite negli articoli 9 e 10.
Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri a carico
del bilancio dello Stato. L'ipotesi di indennizzo per perdite
subite dagli investitori vietnamiti in caso di guerra o altro
evento di emergenza, anche ove si dovesse eccezionalmente
verificare, dovrebbe essere fronteggiata nel quadro dei
provvedimenti generali di finanziamento che vengono emanati in
siffatte circostanze e postulano una loro specifica
copertura.
Quanto al problema delle indennità in caso di
espropriazione, è evidente che l'onere relativo, se e quando
si dovesse verificare la fattispecie ipotizzata dall'Accordo,
formerebbe oggetto del piano previsionale di finanziamento
dell'ente espropriante.
Per tali considerazioni non appare necessaria la
redazione della nota tecnica di cui all'articolo 11- ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge
23 agosto 1988, n. 362.
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