Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14349
DDL3020-0002
Relazione Camera n. 3020-A (DDL11-3020-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3020A. TESTIPDL
...C3020A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3020A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3020 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 693), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 3
 
                                                   Allegato.
      L'Accordo per la promozione e la reciproca protezione
  degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica
  socialista del Vietnam è stato firmato a Roma il 18 maggio
  1990.
      Esso si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative
  miranti a favorire una diversificazione maggiormente incisiva
  dell'interscambio ed una equilibrata potenzialità di sviluppo
  delle relazioni economiche bilaterali che, sia pure al momento
  di dimensioni modeste, sembrano suscettibili di interessanti
  evoluzioni.
      La nuova legge vietnamita sugii investimenti stranieri è,
  inoltre, particolarmente liberale e garantisce, in linea di
  principio, i finanziatori contro l'esproprio e la
  nazionalizzazione, oltre ad ammettere il rimpatrio dei
  profitti.
      Obiettivo centrale dell'Accordo è quello di porre in
  essere un sistema integrato di tutela e garanzia del flusso
  degli investimenti di cui risulterà opportuna la
  finalizzazione, anche attraverso la costituzione di imprese
  iniste che prevedano apporti di capitali.
      Il dispositivo degli articoli 1 e 2 del citato Accordo
  include alla voce "investimento" un largo spettro di possibili
  impieghi patrimoniali, cosicché risulta garantito, nella
  misura più confacente, il quadro di tutela prefigurato
  dall'Accordo stesso.
      L'articolo 3 introduce la clausola della Nazione più
  favorita, specificatamente limitata nella sua applicabilità in
  relazione all'esistenza (enunciata al comma 3) di unioni
  doganali, zone di libero scambio, e simili, per salvaguardare
  la posizione dell'Italia come Paese membro della Comunità
  economica europea.
      Le disposizioni centrali sono contenute negli articoli 4,
  5 e 6, disciplinanti rispettivamente i danni connessi ad
  eventi bellici o a questi assimilabili secondo il diritto
  internazionale, le ipotesi di indennizzo conseguente ad
  espropriazioni od altre misure equivalenti, il libero
  trasferimento, senza indebiti ritardi, di proventi connessi
  con l'investimento, ivi compresi gli introiti rappresentati
  dagli stipendi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
      Le modalità di risoluzione delie eventuali controversie
  sono inserite negli articoli 9 e 10.
      Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri a carico
  del bilancio dello Stato.  L'ipotesi di indennizzo per perdite
  subite dagli investitori vietnamiti in caso di guerra o altro
  evento di emergenza, anche ove si dovesse eccezionalmente
  verificare, dovrebbe essere fronteggiata nel quadro dei
  provvedimenti generali di finanziamento che vengono emanati in
  siffatte circostanze e postulano una loro specifica
  copertura.
      Quanto al problema delle indennità in caso di
  espropriazione, è evidente che l'onere relativo, se e quando
  si dovesse verificare la fattispecie ipotizzata dall'Accordo,
  formerebbe oggetto del piano previsionale di finanziamento
  dell'ente espropriante.
      Per tali considerazioni non appare necessaria la
  redazione della nota tecnica di cui all'articolo 11- ter
  della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge
  23 agosto 1988, n. 362.
 
DATA=930804 FASCID=DDL11-3020-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3020 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=008 PAGFIN=0003 RIGFIN=060 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=302000A00 FASCIDC=11DDL3020 A SORTNAV=0302000A000 00000 ZZDDLC3020A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati