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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14358
DDL3021-0002
Relazione Camera n. 3021-A (DDL11-3021-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3021A. TESTIPDL
...C3021A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3021A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3021 con
        l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (atto Senato n. 737, che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                   Allegato.
      L'Accordo italo-uruguaiano per la promozione e la
  protezione degli investimenti, firmato a Roma nel febbraio
  1990, ha costituito la prima intesa in materia conclusa con un
  Paese latinoamericano, a cui hanno fatto poi seguito analoghi
  strumenti sottoscritti con Argentina, Bolivia e Venezuela.
  L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad
  incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri,
  contemplando tra l'altro la clausola della nazione più
  favorita, la concessione di risarcimenti per danni o perdite,
  la regolamentazione delle nazionalizzazioni e degli espropri
  ed il libero trasferimento dei capitali, dei profitti e delle
  retribuzioni.
      Prevede altresì (in tema di regolamento delle
  controversie) alcune soluzioni di compromesso che, senza
  intaccare la corretta impostazione giuridica dell'Accordo,
  tengono conto della tradizionale difficoltà dei Paesi
  dell'America latina ad accettare una totale rinuncia alla
  giurisdizione interria in favore dell'arbitrato
  internazionale.
      Per l'Uruguay la finalizzazione dell'Accordo con
  l'Italia, analogo alle intese raggiunte con altri Paesi
  occidentali, riveste un'importanza prioritaria per attirare
  investimenti stranieri, che sono considerati "capitali non
  generatori di debito", in grado di influenzare positivamente
  il prodotto interno lordo, contribuendo al consolidamento
  della situazione economica.
      Per l'Italia, l'Uruguay offre grandi possibilità in vista
  della raggiunta stabilità democratica, dalla libertà
  valutaria, del basso costo del lavoro, della moderata
  tassazione, dell'inflazione contenuta e delle zone franche che
  sono in via di costituzione.  La finalizzazione di un Accordo
  per la promozione e la protezione degli investimenti
  costituisce pertanto un necessario fattore di sicurezza, che
  si aggiunge alla presumibile redditività degli
  investimenti.
      Dall'attuazione dell'Accordo, finalizzato essenzialmente
  a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri
  operatori il trattamento più favorevole previsto
  nell'ordinamento locale, su base di reciprocità, non possono
  derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che
  la vigente normativa interna non contiene riiisure
  discriminatorie nei confronti degli investitori stranieri.
      Per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale
  gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono
  minimamente quantificabili ed infatti per la copertura di tali
  tipi di danni si provvede con legge speciale, che viene
  emanata in occasione del singolo evento.
      Per tali considerazioni non appare necessaria la
  redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo
  11- ter  della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto
  dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
 
DATA=931201 FASCID=DDL11-3021-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3021 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=031 PAGFIN=0002 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=302100A00 FASCIDC=11DDL3021 A SORTNAV=0302100A000 00000 ZZDDLC3021A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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