| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3021 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (atto Senato n. 737, che
viene allegata.
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Allegato.
L'Accordo italo-uruguaiano per la promozione e la
protezione degli investimenti, firmato a Roma nel febbraio
1990, ha costituito la prima intesa in materia conclusa con un
Paese latinoamericano, a cui hanno fatto poi seguito analoghi
strumenti sottoscritti con Argentina, Bolivia e Venezuela.
L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad
incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri,
contemplando tra l'altro la clausola della nazione più
favorita, la concessione di risarcimenti per danni o perdite,
la regolamentazione delle nazionalizzazioni e degli espropri
ed il libero trasferimento dei capitali, dei profitti e delle
retribuzioni.
Prevede altresì (in tema di regolamento delle
controversie) alcune soluzioni di compromesso che, senza
intaccare la corretta impostazione giuridica dell'Accordo,
tengono conto della tradizionale difficoltà dei Paesi
dell'America latina ad accettare una totale rinuncia alla
giurisdizione interria in favore dell'arbitrato
internazionale.
Per l'Uruguay la finalizzazione dell'Accordo con
l'Italia, analogo alle intese raggiunte con altri Paesi
occidentali, riveste un'importanza prioritaria per attirare
investimenti stranieri, che sono considerati "capitali non
generatori di debito", in grado di influenzare positivamente
il prodotto interno lordo, contribuendo al consolidamento
della situazione economica.
Per l'Italia, l'Uruguay offre grandi possibilità in vista
della raggiunta stabilità democratica, dalla libertà
valutaria, del basso costo del lavoro, della moderata
tassazione, dell'inflazione contenuta e delle zone franche che
sono in via di costituzione. La finalizzazione di un Accordo
per la promozione e la protezione degli investimenti
costituisce pertanto un necessario fattore di sicurezza, che
si aggiunge alla presumibile redditività degli
investimenti.
Dall'attuazione dell'Accordo, finalizzato essenzialmente
a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri
operatori il trattamento più favorevole previsto
nell'ordinamento locale, su base di reciprocità, non possono
derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che
la vigente normativa interna non contiene riiisure
discriminatorie nei confronti degli investitori stranieri.
Per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale
gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono
minimamente quantificabili ed infatti per la copertura di tali
tipi di danni si provvede con legge speciale, che viene
emanata in occasione del singolo evento.
Per tali considerazioni non appare necessaria la
redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo
11- ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto
dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
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