| Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3022 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 745), che
viene allegata.
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Allegato.
Le trattative per la conclusione dell'Accordo di
coproduzione cinematografica italo-tunisino sono state portate
a definizione con la firma del testo da parte del Ministro del
turismo e dello spettacolo del tempo, onorevole Carraro, il 29
ottobre 1988.
La stipula del suddetto atto è stata considerata di
rilevante importanza per l'Italia, sia dal punto di vista
politico, che dal punto di vista economico-culturale, in
quanto un'attività di collaborazione in questo settore può
contribuire:
1) all'espansione dell'industria cinematografica e
televisiva fiivorendo, altresì, l'intercambio e la
distribuzione reciproca di film fra i due Paesi;
2) all'avvio di una concreta politica di collaborazione
produttiva con i Paesi africani che si affacciano sul
Mediterraneo;
3) all'utilizzo di particolari suggestivi scenari per
le riprese in esterno.
Sul testo di accordo, ai sensi delle vigenti
disposizioni, si è espressa favorevolmente la Sottocommissione
per la cinematografia nella seduta del 4 ottobre 1988 e la
firma dell'Accordo da parte dei rappresentanti governativi è
stata preceduta da una riunione tecnica italo-tunisina, che ha
avuto luogo a Tunisi il 28 ottobre 1988 e che ha provveduto
alla parafatura del testo e delle annesse norme di procedura.
Nel corso della stessa si è auspicata, da ambo le parti, la
possibilità di estendere l'Accordo alle coproduzioni
televisive, anche attraverso incentivi creditizi nell'ambito
delle rispettive legislazioni.
Sulle norme del testo di accordo vi è stata completa
intesa tra le parti.
Da un punto di vista formale, l'Accordo, redatto sullo
schema di quasi tutti gli accordi internazionali di
coproduzione in materia cinematografica, è composto di
diciotto articoli suddivisi in tre capitoli.
Capitolo I - Coproduzione (dall'articolo 1
all'articolo 13).
Riguarda le coproduzioni in senso stretto e stabilisce
quali sono i requisiti richiesti per la realizzazione di film
in regime di coproduzione, nonché i requisiti delle imprese
produttrici.
Sono fissati i limiti massimi e minimi di partecipazione
finanziaria, artistica e tecnica ed è previsto, in linea di
principio, (articolo 7) un equilibrio generale nei rapporti di
coproduzione (finanziari, artistici e tecnici) che sarà
periodicamente accertato dalle autorità dei due Paesi.
I film realizzati in coproduzione verranno considerati
come film nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi
sempre che la loro
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realizzazione sia conforme alle disposizioni legislative
vigenti nei due Paesi e beneficeranno dei vantaggi
riconosciuti dalle rispettive legislazioni.
Particolare interesse riveste la disposizione contenuta
nell'articolo 11 che prevede, per la realizzazione di film di
elevato impegno artistico e finanziario, la partecipazione di
terze imprese di produzione di Paesi con i quali le parti
contraenti siano rispettivamente legate da accordi di
coproduzione.
Capitolo II - Intercambio (articolo 14).
L'articolo 14 statuisce espressamente che l'esportazione,
l'importazione e la programmazione dei film dichiarati
nazionali non subiranno alcuna restrizione in entrambi i
Paesi; anzi ciascun contraente faciliterà ed incoraggerà, nel
proprio territorio, la diffusione del film riconosciuto
nazionale dall'altro Paese.
Capitolo III - Disposizioni generali (dall'articolo
15 all'articolo 18).
In quest'ultimo capitolo si stabilisce che l'esecuzione
dell'Accordo è regolata dalle norme di procedura annesse
all'Accordo stesso relative ai termini di presentazione dei
contratti, al loro contenuto, eccetera.
E' prevista la costituzione di una commissione mista
composta da funzionari responsabili nel settore
cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti della
materia, che ha il compito di vigilare sulla corretta
applicazione dell'Accordo, di dirimere le difficoltà che
potranno presentarsi nella fase di applicazione e di proporre
le modifiche che riterrà opportuno apportare all'Accordo.
L'applicazione dell'Accordo in questione non comporta per
l'Italia alcun onere di carattere finanziario; solo nel caso
in cui la commissione mista si riunisca all'estero si dovrà
far fronte alle spese occorrenti per la partecipazione dei
funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo che
compongono la delegazione italiana. Per la copertura delle
suddette spese esiste un apposito capitolo di bilancio dello
stesso Ministero relativo alle missioni all'estero.
Va tuttavia rilevato che l'operato della commissione
mista potrebbe essere considerato come una delle tante
iniziative promozionali del cinema italiano all'estero e come
tale i relativi oneri finanziari dovrebbero gravare, come è
già avvenuto in passato per altri accordi, sul fondo per la
promozione all'estero istituito con l'articolo 2 della legge
10 maggio 1983, n. 182.
E' appena il caso di sottolineare, peraltro, che le
riunioni delle commissioni miste, previste in tutti gli
accordi di coproduzione, che dovrebbero avere ricorrenza
periodica, perlomeno annuale, si convocano nella realtà molto
saltuariamente ed esclusivamente per problemi di rilevante
gravita, riguardanti l'applicazione dell'Accordo stesso.
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