Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14368
DDL3022-0002
Relazione Camera n. 3022-A (DDL11-3022-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3022A. TESTIPDL
...C3022A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3022A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3022 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 745), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                   Allegato.
      Le trattative per la conclusione dell'Accordo di
  coproduzione cinematografica italo-tunisino sono state portate
  a definizione con la firma del testo da parte del Ministro del
  turismo e dello spettacolo del tempo, onorevole Carraro, il 29
  ottobre 1988.
      La stipula del suddetto atto è stata considerata di
  rilevante importanza per l'Italia, sia dal punto di vista
  politico, che dal punto di vista economico-culturale, in
  quanto un'attività di collaborazione in questo settore può
  contribuire:
        1) all'espansione dell'industria cinematografica e
  televisiva fiivorendo, altresì, l'intercambio e la
  distribuzione reciproca di film fra i due Paesi;
        2) all'avvio di una concreta politica di collaborazione
  produttiva con i Paesi africani che si affacciano sul
  Mediterraneo;
        3) all'utilizzo di particolari suggestivi scenari per
  le riprese in esterno.
      Sul testo di accordo, ai sensi delle vigenti
  disposizioni, si è espressa favorevolmente la Sottocommissione
  per la cinematografia nella seduta del 4 ottobre 1988 e la
  firma dell'Accordo da parte dei rappresentanti governativi è
  stata preceduta da una riunione tecnica italo-tunisina, che ha
  avuto luogo a Tunisi il 28 ottobre 1988 e che ha provveduto
  alla parafatura del testo e delle annesse norme di procedura.
  Nel corso della stessa si è auspicata, da ambo le parti, la
  possibilità di estendere l'Accordo alle coproduzioni
  televisive, anche attraverso incentivi creditizi nell'ambito
  delle rispettive legislazioni.
      Sulle norme del testo di accordo vi è stata completa
  intesa tra le parti.
      Da un punto di vista formale, l'Accordo, redatto sullo
  schema di quasi tutti gli accordi internazionali di
  coproduzione in materia cinematografica, è composto di
  diciotto articoli suddivisi in tre capitoli.
  Capitolo  I -  Coproduzione  (dall'articolo 1
  all'articolo 13).
      Riguarda le coproduzioni in senso stretto e stabilisce
  quali sono i requisiti richiesti per la realizzazione di film
  in regime di coproduzione, nonché i requisiti delle imprese
  produttrici.
      Sono fissati i limiti massimi e minimi di partecipazione
  finanziaria, artistica e tecnica ed è previsto, in linea di
  principio, (articolo 7) un equilibrio generale nei rapporti di
  coproduzione (finanziari, artistici e tecnici) che sarà
  periodicamente accertato dalle autorità dei due Paesi.
      I film realizzati in coproduzione verranno considerati
  come film nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi
  sempre che la loro
 
                               Pag. 3
 
  realizzazione sia conforme alle disposizioni legislative
  vigenti nei due Paesi e beneficeranno dei vantaggi
  riconosciuti dalle rispettive legislazioni.
      Particolare interesse riveste la disposizione contenuta
  nell'articolo 11 che prevede, per la realizzazione di film di
  elevato impegno artistico e finanziario, la partecipazione di
  terze imprese di produzione di Paesi con i quali le parti
  contraenti siano rispettivamente legate da accordi di
  coproduzione.
  Capitolo  II -  Intercambio  (articolo 14).
      L'articolo 14 statuisce espressamente che l'esportazione,
  l'importazione e la programmazione dei film dichiarati
  nazionali non subiranno alcuna restrizione in entrambi i
  Paesi; anzi ciascun contraente faciliterà ed incoraggerà, nel
  proprio territorio, la diffusione del film riconosciuto
  nazionale dall'altro Paese.
  Capitolo  III -  Disposizioni generali  (dall'articolo
  15 all'articolo 18).
      In quest'ultimo capitolo si stabilisce che l'esecuzione
  dell'Accordo è regolata dalle norme di procedura annesse
  all'Accordo stesso relative ai termini di presentazione dei
  contratti, al loro contenuto, eccetera.
      E' prevista la costituzione di una commissione mista
  composta da funzionari responsabili nel settore
  cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti della
  materia, che ha il compito di vigilare sulla corretta
  applicazione dell'Accordo, di dirimere le difficoltà che
  potranno presentarsi nella fase di applicazione e di proporre
  le modifiche che riterrà opportuno apportare all'Accordo.
      L'applicazione dell'Accordo in questione non comporta per
  l'Italia alcun onere di carattere finanziario; solo nel caso
  in cui la commissione mista si riunisca all'estero si dovrà
  far fronte alle spese occorrenti per la partecipazione dei
  funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo che
  compongono la delegazione italiana.  Per la copertura delle
  suddette spese esiste un apposito capitolo di bilancio dello
  stesso Ministero relativo alle missioni all'estero.
      Va tuttavia rilevato che l'operato della commissione
  mista potrebbe essere considerato come una delle tante
  iniziative promozionali del cinema italiano all'estero e come
  tale i relativi oneri finanziari dovrebbero gravare, come è
  già avvenuto in passato per altri accordi, sul fondo per la
  promozione all'estero istituito con l'articolo 2 della legge
  10 maggio 1983, n. 182.
      E' appena il caso di sottolineare, peraltro, che le
  riunioni delle commissioni miste, previste in tutti gli
  accordi di coproduzione, che dovrebbero avere ricorrenza
  periodica, perlomeno annuale, si convocano nella realtà molto
  saltuariamente ed esclusivamente per problemi di rilevante
  gravita, riguardanti l'applicazione dell'Accordo stesso.
 
DATA=931201 FASCID=DDL11-3022-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3022 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=030 PAGFIN=0003 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=302200A00 FASCIDC=11DDL3022 A SORTNAV=0302200A000 00000 ZZDDLC3022A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati