| 1. All'articolo 97 della Costituzione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Il conferimento delle più alte cariche statali è
effettuato nei confronti di dirigenti provenienti da tutte le
regioni dello Stato in ragione della loro popolazione.
I dirigenti dei pubblici uffici devono, di norma, provenire
dalla regione in cui ha sede l'ufficio cui sono preposti.
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La legge determina le modalità di attuazione dei princìpi
stabiliti nei commi precedenti".
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