| 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 4.300.000, a decorrere dall'anno 1993,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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