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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14379
DDL3023-0002
Relazione Camera n. 3023-A (DDL11-3023-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3023A. TESTIPDL
...C3023A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3023A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3023 con
  l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 825), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                   Allegato.
      L'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e
  l'Algeria si pone nel quadro dell'impegno, particolarmente
  sentito sia da parte italiana che da parte algerina, per
  un'intensificazione dei rapporti culturali fra i due Paesi, di
  cui le coproduzioni cinematografiche rappresentano un aspetto
  qualificante con rilevanti contenuti economici.
      I negoziati in vista di tale Accordo erano iniziati nel
  1987, a seguito di un preciso interesse mostrato da parte
  algerina.  Le trattative si sono concluse nel 1989 e l'Accordo
  è poi stato firmato a Roma il 26 aprile dello stesso anno dal
  Ministro del turismo e dello spettacolo Carraro e dal Ministro
  algerino dell'informazione e della cultura Ali Ammar, in
  occasione di una visita di quest'ultimo in Italia.
      L'Accordo in questione ricalca analoghe convenzioni già
  stipulate con altri Paesi.  In particolare esso prevede
  (articolo 2) che i film realizzati in coproduzione verranno
  considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei
  due Paesi (purché realizzati in conformità alle disposizioni
  legislative vigenti negli stessi) e in quanto tali legittimati
  a beneficiare dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle
  disposizioni di legge di ciascun Paese coproduttore.  Potranno
  beneficiare (articolo 1) delle facilitazioni di cui sopra i
  lungometraggi di lunghezza superiore a 1.600 metri e i
  cortometraggi di lunghezza non inferiore a 290 metri, se in
  formato 35 millimetri, o di proporzionale lunghezza se di
  altri formati, realizzati da uno o più produttori italiani,
  unitamente a uno o più produttori algerini, in base a un
  contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato
  dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi.
      L'Accordo regola inoltre in dettaglio i seguenti aspetti:
  proporzione degli apporti dei coproduttori (articolo 4),
  cittadinanza degli autori, tecnici e interpreti (articolo 5),
  luoghi di ripresa dei film (articolo 6), equilibrio generale
  nei rapporti di coproduzione (articolo 7), disposizioni
  finanziarie e sulle esportazioni (articoli 8 e 10),
  coproduzioni di elevato impegno artistico e hnanziario
  (articolo 11), partecipazioni a festival (articolo 12),
  facilitazioni per la circolazione e il soggiorno del personale
  artistico e tecnico e per i trasferimenti valutari (articolo
  13).
      E' infine previsto, su base di reciprocità, che la
  vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione
  dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a
  restrizioni nell'altro Paese e che ciascun contraente
  faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione
  dei film riconosciuti nazionali dall'altro Paese.
 
DATA=931201 FASCID=DDL11-3023-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3023 TOTPAG=0003 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=030 PAGFIN=0002 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=302300A00 FASCIDC=11DDL3023 A SORTNAV=0302300A000 00000 ZZDDLC3023A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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