| Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3023 con
l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 825), che
viene allegata.
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Allegato.
L'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e
l'Algeria si pone nel quadro dell'impegno, particolarmente
sentito sia da parte italiana che da parte algerina, per
un'intensificazione dei rapporti culturali fra i due Paesi, di
cui le coproduzioni cinematografiche rappresentano un aspetto
qualificante con rilevanti contenuti economici.
I negoziati in vista di tale Accordo erano iniziati nel
1987, a seguito di un preciso interesse mostrato da parte
algerina. Le trattative si sono concluse nel 1989 e l'Accordo
è poi stato firmato a Roma il 26 aprile dello stesso anno dal
Ministro del turismo e dello spettacolo Carraro e dal Ministro
algerino dell'informazione e della cultura Ali Ammar, in
occasione di una visita di quest'ultimo in Italia.
L'Accordo in questione ricalca analoghe convenzioni già
stipulate con altri Paesi. In particolare esso prevede
(articolo 2) che i film realizzati in coproduzione verranno
considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei
due Paesi (purché realizzati in conformità alle disposizioni
legislative vigenti negli stessi) e in quanto tali legittimati
a beneficiare dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle
disposizioni di legge di ciascun Paese coproduttore. Potranno
beneficiare (articolo 1) delle facilitazioni di cui sopra i
lungometraggi di lunghezza superiore a 1.600 metri e i
cortometraggi di lunghezza non inferiore a 290 metri, se in
formato 35 millimetri, o di proporzionale lunghezza se di
altri formati, realizzati da uno o più produttori italiani,
unitamente a uno o più produttori algerini, in base a un
contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato
dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi.
L'Accordo regola inoltre in dettaglio i seguenti aspetti:
proporzione degli apporti dei coproduttori (articolo 4),
cittadinanza degli autori, tecnici e interpreti (articolo 5),
luoghi di ripresa dei film (articolo 6), equilibrio generale
nei rapporti di coproduzione (articolo 7), disposizioni
finanziarie e sulle esportazioni (articoli 8 e 10),
coproduzioni di elevato impegno artistico e hnanziario
(articolo 11), partecipazioni a festival (articolo 12),
facilitazioni per la circolazione e il soggiorno del personale
artistico e tecnico e per i trasferimenti valutari (articolo
13).
E' infine previsto, su base di reciprocità, che la
vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione
dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a
restrizioni nell'altro Paese e che ciascun contraente
faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione
dei film riconosciuti nazionali dall'altro Paese.
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