| 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5.200.000 a decorrere dall'anno 1993,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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