| (Retribuzione, compensazione ed oneri contributivi relativi
al lavoro straordinario).
1. L'esecuzione di lavoro straordinario comporta una
maggiorazione retributiva comunque non inferiore al 10 per
cento rispetto alla retribuzione di fatto del lavoro
ordinario, e non inferiore al 20 per cento nel caso di lavoro
festivo o notturno, salvo migliori condizioni previste dai
contratti collettivi.
2. La retribuzione corrispondente al lavoro straordinario
costituisce base imponibile per i contributi sociali
obbligatori dovuti all'INPS, nonché per un ulteriore
contributo, dovuto a favore del fondo per la disoccupazione,
con aliquota del 18 per cento, di cui il 5 per cento a carico
del lavoratore e della lavoratrice.
3. Se le ore di lavoro straordinario svolte eccedono il
numero di quattro come media settimanale aziendale per
dipendente, l'aliquota di cui al comma 2 è dovuta nella misura
del 30 per cento, di cui il 5 per cento a carico del
lavoratore e della lavoratrice.
4. Il lavoratore e la lavoratrice che svolgono il lavoro
straordinario hanno diritto ad un numero di ore di permesso
retribuito, pari alle ore di straordinario svolte, da
usufruire entro i 3 mesi successivi, anche parzialmente. In
tale caso il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti a darne
comunicazione al datore di lavoro prima dello svolgimento del
lavoro straordinario, la cui retribuzione sarà quindi limitata
alla maggiorazione di cui al comma 1.
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