| Onorevoli Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3025 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 881), che
viene allegata.
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Allegato
La Carta sociale europea, ratificata dal nostro Paese ai
sensi della legge 3 luglio 1965, n. 929, è, come noto, uno
strumento internazionale di grande valore nel campo della
protezione dei diritti sociali ed economici dei lavoratori.
Da tempo, tuttavia, era stata constatata l'esigenza di
allargare tale protezione e si erano iniziati i lavori che,
dopo lunghi negoziati, hanno portato all'elaborazione del
Protocollo addizionale, di cui ora si propone la ratifica da
parte italiana.
Il Protocollo consta di cinque parti: la parte I contiene
gli obiettivi per la cui realizzazione gli Stati membri
debbono creare le condizioni idonee; la parte II precisa le
disposizioni specifiche che le parti dovranno mettere in opera
nell'ambito di ciascuno dei predetti obiettivi; i rimanenti
articoli, raggruppati nelle parti III, IV e V, corrispondono
sostanzialmente a quelli della Carta sociale e contemplano
rispettivamente l'estensione degli obblighi che ogni Stato
assume con la ratifica, il controllo e il rispetto degli
obblighi sottoscritti ed infine le modalità di messa in opera
di detti impegni e le disposizioni relative al campo
d'applicazione territoriale, alle procedure relative alla
firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione,
all'entrata in vigore e alla denuncia del Protocollo.
Il campo d'applicazione personale, stabilito
nell'allegato al Protocollo, comprende gli stranieri solo
nella misura in cui si tratti di cittadini dei Paesi membri.
Si estende, tuttavia, ai rifugiati e agli apolidi. L'allegato
comprende anche le definizioni e altre norme relative alla
portata dell'Atto.
Per quanto riguarda la parte I, gli Stati membri sono
tenuti a realizzare le condizioni idonee ad assicurare
l'esercizio dei seguenti diritti e principi:
a) parità di trattamento e di possibilità in
materia di impiego e di professione tra uomini e donne;
b) diritto all'informazione e alla consultazione
dei lavoratori in seno all'impresa;
c) diritto di partecipazione alle decisioni
relative alla determinazione e al miglioramento dalle
condizioni e dell'ambiente di lavoro;
d) diritto degli anziani ad una protezione
sociale.
I predetti obiettivi completano in sostanza le
disposizioni della Carta sociale e rispondono più
adeguatamente alle attuali aspirazioni del mondo del
lavoro.
La parte II, come si è detto, determina le disposizioni
normative specifiche, nell'ambito dei predetti obiettivi, alle
quali gli Stati debbono impegnarsi.
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In particolare, per quanto riguarda la parità uomo-donna,
vengono presi in considerazione (articolo 1), facendo salve
talune provvidenze relative alla protezione della donna, i
seguenti settori: l'accesso all'impiego, i licenziamenti e il
reinserimento professionale; l'orientamento, la formazione, il
riciclaggio e la riqualificazione professionale; la
remunerazione e le condizioni di impiego e di lavoro; ed
infine lo svolgimento della carriera.
Per quanto riguarda l'articolo 2, i lavoratori dovranno
essere consultati ed informati circa la situazione economica e
finanziaria dell'impresa nonché circa le decisioni
suscettibili di incidere sostanzialmente sui loro interessi,
in particolare sulla situazione dell'impiego.
Il Protocollo prevede inoltre (articolo 3) il diritto dei
lavoratori a prendere parte alle decisioni relative alla
determinazione e al miglioramento delle condizioni e
dell'ambiente di lavoro.
Infine, per quanto riguarda la protezione degli arziani
(articolo 4), le misure da adottare dovranno assicurare a tale
categoria di persone di rimanere quanto più possibile membri a
pieno titolo della società in cui vivono: mezzi sufficienti di
sostentamento, diffusione di adeguate informazioni, messa a
disposizione di alloggi appropriati, erogazione delle cure
necessarie per la loro salute, misure atte ad assicurare
un'assistenza appropriata.
La parte III del Protocollo determina l'estensione degli
impegni che gli Stati assumono con la ratifica,
l'accentuazione o l'approvazione. In sostanza, gli Stati,
mentre debbono impegnarsi a creare le condizioni idonee per la
realizzazione degli obiettivi di cui alla parte I, dovranno
notificare al Consiglio d'Europa, al momento del deposito
dello strumento di recepimento del Protocollo, di considerarsi
impegnati ad almeno uno dei quattro articoli della parte
II.
Tra le disposizioni finali delle parti IV e V, meritano
di essere menzionate quelle (articolo 6) relative all'impegno
di trasmettere al Consiglio d'Europa rapporti periodici sul
rispetto degli obblighi sottoscritti, nell'ambito dei normali
rapporti previsti dall'articolo 21 della Carta sociale; quella
(articolo 12) relativa all'obbligo del Consiglio d'Europa di
notificare agli Stati membri e al direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro le firme apposte
all'Atto, il deposito degli strumenti di ratifica,
accettazione o approvazione, la data di entrata in vigore, che
è quella relativa al deposito del terzo strumento di
recepimento del Protocollo, e, per gli Stati che recepiscono
l'Atto successivamente, il trentesimo giorno che segue la data
del deposito del relativo strumento; e quella (articolo 11)
relativa alla denuncia del Protocollo, che può essere limitata
anche a singoli articoli della parte II.
Infine, l'allegato, oltre a contenere le disposizioni già
citate relative al campo di applicazione ratione
personae del Protocollo, prevede la possibilità per gli
Stati di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 1,
relativo alla parità uomo-donna, le materie che attengono alla
sicurezza sociale, alle prestazioni di disoccupazione e di
vecchiaia e superstiti.
Altra facoltà concessa agli Stati è quella di escludere,
dal campo di applicazione degli articoli 2 e 3, relativi
all'informazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori, le comunità religiose e le loro istituzioni.
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