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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14400
DDL3025-0002
Relazione Camera n. 3025-A (DDL11-3025-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3025A. TESTIPDL
...C3025A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3025A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! -- La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3025 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 881), che
  viene allegata.
 
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                                                    Allegato
      La Carta sociale europea, ratificata dal nostro Paese ai
  sensi della legge 3 luglio 1965, n. 929, è, come noto, uno
  strumento internazionale di grande valore nel campo della
  protezione dei diritti sociali ed economici dei lavoratori.
      Da tempo, tuttavia, era stata constatata l'esigenza di
  allargare tale protezione e si erano iniziati i lavori che,
  dopo lunghi negoziati, hanno portato all'elaborazione del
  Protocollo addizionale, di cui ora si propone la ratifica da
  parte italiana.
      Il Protocollo consta di cinque parti: la parte I contiene
  gli obiettivi per la cui realizzazione gli Stati membri
  debbono creare le condizioni idonee; la parte II precisa le
  disposizioni specifiche che le parti dovranno mettere in opera
  nell'ambito di ciascuno dei predetti obiettivi; i rimanenti
  articoli, raggruppati nelle parti III, IV e V, corrispondono
  sostanzialmente a quelli della Carta sociale e contemplano
  rispettivamente l'estensione degli obblighi che ogni Stato
  assume con la ratifica, il controllo e il rispetto degli
  obblighi sottoscritti ed infine le modalità di messa in opera
  di detti impegni e le disposizioni relative al campo
  d'applicazione territoriale, alle procedure relative alla
  firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione,
  all'entrata in vigore e alla denuncia del Protocollo.
      Il campo d'applicazione personale, stabilito
  nell'allegato al Protocollo, comprende gli stranieri solo
  nella misura in cui si tratti di cittadini dei Paesi membri.
  Si estende, tuttavia, ai rifugiati e agli apolidi.  L'allegato
  comprende anche le definizioni e altre norme relative alla
  portata dell'Atto.
      Per quanto riguarda la parte I, gli Stati membri sono
  tenuti a realizzare le condizioni idonee ad assicurare
  l'esercizio dei seguenti diritti e principi:
          a)  parità di trattamento e di possibilità in
  materia di impiego e di professione tra uomini e donne;
          b)  diritto all'informazione e alla consultazione
  dei lavoratori in seno all'impresa;
          c)  diritto di partecipazione alle decisioni
  relative alla determinazione e al miglioramento dalle
  condizioni e dell'ambiente di lavoro;
          d)  diritto degli anziani ad una protezione
  sociale.
      I predetti obiettivi completano in sostanza le
  disposizioni della Carta sociale e rispondono più
  adeguatamente alle attuali aspirazioni del mondo del
  lavoro.
      La parte II, come si è detto, determina le disposizioni
  normative specifiche, nell'ambito dei predetti obiettivi, alle
  quali gli Stati debbono impegnarsi.
 
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      In particolare, per quanto riguarda la parità uomo-donna,
  vengono presi in considerazione (articolo 1), facendo salve
  talune provvidenze relative alla protezione della donna, i
  seguenti settori: l'accesso all'impiego, i licenziamenti e il
  reinserimento professionale; l'orientamento, la formazione, il
  riciclaggio e la riqualificazione professionale; la
  remunerazione e le condizioni di impiego e di lavoro; ed
  infine lo svolgimento della carriera.
      Per quanto riguarda l'articolo 2, i lavoratori dovranno
  essere consultati ed informati circa la situazione economica e
  finanziaria dell'impresa nonché circa le decisioni
  suscettibili di incidere sostanzialmente sui loro interessi,
  in particolare sulla situazione dell'impiego.
      Il Protocollo prevede inoltre (articolo 3) il diritto dei
  lavoratori a prendere parte alle decisioni relative alla
  determinazione e al miglioramento delle condizioni e
  dell'ambiente di lavoro.
      Infine, per quanto riguarda la protezione degli arziani
  (articolo 4), le misure da adottare dovranno assicurare a tale
  categoria di persone di rimanere quanto più possibile membri a
  pieno titolo della società in cui vivono: mezzi sufficienti di
  sostentamento, diffusione di adeguate informazioni, messa a
  disposizione di alloggi appropriati, erogazione delle cure
  necessarie per la loro salute, misure atte ad assicurare
  un'assistenza appropriata.
      La parte III del Protocollo determina l'estensione degli
  impegni che gli Stati assumono con la ratifica,
  l'accentuazione o l'approvazione.  In sostanza, gli Stati,
  mentre debbono impegnarsi a creare le condizioni idonee per la
  realizzazione degli obiettivi di cui alla parte I, dovranno
  notificare al Consiglio d'Europa, al momento del deposito
  dello strumento di recepimento del Protocollo, di considerarsi
  impegnati ad almeno uno dei quattro articoli della parte
  II.
      Tra le disposizioni finali delle parti IV e V, meritano
  di essere menzionate quelle (articolo 6) relative all'impegno
  di trasmettere al Consiglio d'Europa rapporti periodici sul
  rispetto degli obblighi sottoscritti, nell'ambito dei normali
  rapporti previsti dall'articolo 21 della Carta sociale; quella
  (articolo 12) relativa all'obbligo del Consiglio d'Europa di
  notificare agli Stati membri e al direttore generale
  dell'Ufficio internazionale del lavoro le firme apposte
  all'Atto, il deposito degli strumenti di ratifica,
  accettazione o approvazione, la data di entrata in vigore, che
  è quella relativa al deposito del terzo strumento di
  recepimento del Protocollo, e, per gli Stati che recepiscono
  l'Atto successivamente, il trentesimo giorno che segue la data
  del deposito del relativo strumento; e quella (articolo 11)
  relativa alla denuncia del Protocollo, che può essere limitata
  anche a singoli articoli della parte II.
      Infine, l'allegato, oltre a contenere le disposizioni già
  citate relative al campo di applicazione  ratione
  personae  del Protocollo, prevede la possibilità per gli
  Stati di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 1,
  relativo alla parità uomo-donna, le materie che attengono alla
  sicurezza sociale, alle prestazioni di disoccupazione e di
  vecchiaia e superstiti.
      Altra facoltà concessa agli Stati è quella di escludere,
  dal campo di applicazione degli articoli 2 e 3, relativi
  all'informazione, consultazione e partecipazione dei
  lavoratori, le comunità religiose e le loro istituzioni.
 
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