| (Professione infermieristica e ostetrica).
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria"
riferita alla professione di infermiere professionale, di
vigilatrice dell'infanzia, di assistente sanitaria visitatrice
e di ostetrica è sostituita, nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra
disposizione di legge, dalla denominazione "professione
infermieristica" per l'infermiere, la vigilatrice
dell'infanzia e l'assistente sanitaria visitatrice, e dalla
denominazione "professione ostetrica" per l'ostetrica.
2. L'infermiere professionale assume la denominazione di
"infermiere responsabile dell'assistenza generale".
3. L'ostetrica è responsabile dei compiti ad essa
attribuiti dalla normativa vigente.
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