| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3026 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 984), che
viene allegata.
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Allegato
L'Accordo quadro di cooperazione con il Messico, firmato
a Roma l'8 luglio 1991 durante la visita in Italia del
presidente Salinas, ha inteso conferire un'attenzione
particolare ad uno dei più importanti Paesi dell'America
latina, ricco di iniziative italiane in via di attuazione,
attenendosi allo schema seguito per accordi analoghi con il
Brasile, il Cile e la Bolivia.
I settori presi in considerazione dall'Accordo sono i
seguenti:
cooperazione politica. Si prevedono incontri e
consultazioni a livello dei Ministri e di altri funzionari per
la trattazione di temi fondamentali in ambito bilaterale e
multilaterale e multilaterale di interesse reciproco, con
particolare riferimento al dialogo politico tra la Comunità
economica europea e l'America Latina e alla ricerca di
soluzioni negoziate per i conflitti regionali;
cooperazione economica. Le parti adotteranno le misure
necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali,
soprattutto in materia di investimenti, commercio e
trasferimento di tecnologie.
In particolare viene posta in risalto la collaborazione
intesa alla promozione dei flussi di investimenti in entrambi
i Paesi. A tal fine si ritiene prioritaria una maggiore
partecipazione del capitale italiano, sia pubblico che
privato, al fine di contribuire al miglioramento dell'economia
messicana, soprattutto mediante la ristrutturazione produttiva
ed industriale, nonché attraverso la privatizzazione delle
imprese pubbliche messicane. Le Parti, nell'ambito delle
proprie competenze ed indirizzi politici, e in conformità alle
rispettive normative, si adopereranno per promuovere azioni e
meccanismi rivolti a migliorare le condizioni di detti
investimenti.
In tale quadro verrà promossa la costituzione di imprese
miste con partecipazione di capitale ed apporto tecnologico da
parte delle imprese italiane. Da parte italiana si
segnaleranno agli organismi ed istituzioni competenti i
progetti prioritari per i quali sarà richiesto il sostegno
statale all'esportazione.
In materia di commercio, nell'intento di rafforzare le
relazioni economiche bilaterali, entrambe le Parti adotteranno
le opportune misure per agevolare le esportazioni nei
rispettivi mercati, sempre nel rispetto degli impegni
internazionali vigenti e delle normative adottate in ambito
GATT (General agreement on tariffs and Trade).
Si terrà conto, altresì, delle disposizioni previste
nell'Accordo quadro di collaborazione tra la Comunità
economica europea e gli Stati uniti messicani.
E' previsto, inoltre, lo scambio di statistiche
economiche, nonché le informazioni sulle rispettive normative
industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo
scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.
Le Parti collaboreranno all'allestimento di eventi
promozionali, quali riunioni fra imprenditori, fiere ed
esposizioni, seminari e visite
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reciproche, nonché attraverso ricerche di mercato per
identificare i prodotti esportabili. A tale riguardo si fa
presente che si tratta di iniziative ed attività che rientrano
nei normali compiti svolti dal Ministero del commercio estero
e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio;
cooperazione tecnologica. In linea con gli obiettivi
della rispettiva politica industriale verrà favorito lo
sviluppo tecnologico mediante progetti congiunti di
investimento ed attraverso la collaborazione in materia di
trasferimento delle tecnologie.
A tale scopo la cooperazione industriale dotata di
tecnologia favorirà lo sviluppo della piccola e media impresa
che opera nei settori definiti dal presente Accordo. Inoltre,
verranno incentivati i progetti congiunti che prevedono
l'applicazione industriale dalle nuove tecnologie. Si prevede,
poi, di includere alcuni progetti delle imprese messicane nei
programmi italiani ed in quelli comunitari previsti in ambito
EUREKA (European Research Coordinating Agency), che
riguardano la collaborazione scientifica e tecnologica.
Si agevoleranno, inoltre, programmi di formazione
imprenditoriale e quelli per la qualificazione delle risorse
umane nei settori della ricerca tecnologica.
Per le indicate attività è previsto nei programmi di
cooperazione allo sviluppo uno stanziamento di 8 miliardi di
lire a carico del capitolo 4620 del Ministero degli affari
esteri, da utilizzare nel triennio 1993-1995;
cooperazione tecnica e scientifica. Le Parti si
impegnano a stabilire rapporti tra le comunità scientifiche,
organismi e centri di ricerca, a promuovere programmi
congiunti, con particolare riferimento alle tecnologie
innovative destinate ai settori tradizionali (biotecnologie,
ambiente, acqua, medicina, microelettrica, telecomunicazione,
eccetera) ed a migliorare l'interscambio di informazioni
scientifiche.
L'Accordo prevede anche forme di cooperazione in campo
educativo e culturale, in materia giuridica e nella lotta
contro il traffico e l'abuso di sostanze stupefacenti.
Allo scopo di assicurare un'efficace applicazione
dell'Accordo, le Parti costituiscono una Commissione
binazionale con il compito di coordinare le varie iniziative
di cooperazione.
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