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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14410
DDL3026-0002
Relazione Camera n. 3026-A (DDL11-3026-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3026A. TESTIPDL
...C3026A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3026A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3026 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 984), che
  viene allegata.
 
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                                                    Allegato
      L'Accordo quadro di cooperazione con il Messico, firmato
  a Roma l'8 luglio 1991 durante la visita in Italia del
  presidente Salinas, ha inteso conferire un'attenzione
  particolare ad uno dei più importanti Paesi dell'America
  latina, ricco di iniziative italiane in via di attuazione,
  attenendosi allo schema seguito per accordi analoghi con il
  Brasile, il Cile e la Bolivia.
      I settori presi in considerazione dall'Accordo sono i
  seguenti:
        cooperazione politica.  Si prevedono incontri e
  consultazioni a livello dei Ministri e di altri funzionari per
  la trattazione di temi fondamentali in ambito bilaterale e
  multilaterale e multilaterale di interesse reciproco, con
  particolare riferimento al dialogo politico tra la Comunità
  economica europea e l'America Latina e alla ricerca di
  soluzioni negoziate per i conflitti regionali;
        cooperazione economica.  Le parti adotteranno le misure
  necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali,
  soprattutto in materia di investimenti, commercio e
  trasferimento di tecnologie.
      In particolare viene posta in risalto la collaborazione
  intesa alla promozione dei flussi di investimenti in entrambi
  i Paesi.  A tal fine si ritiene prioritaria una maggiore
  partecipazione del capitale italiano, sia pubblico che
  privato, al fine di contribuire al miglioramento dell'economia
  messicana, soprattutto mediante la ristrutturazione produttiva
  ed industriale, nonché attraverso la privatizzazione delle
  imprese pubbliche messicane.  Le Parti, nell'ambito delle
  proprie competenze ed indirizzi politici, e in conformità alle
  rispettive normative, si adopereranno per promuovere azioni e
  meccanismi rivolti a migliorare le condizioni di detti
  investimenti.
      In tale quadro verrà promossa la costituzione di imprese
  miste con partecipazione di capitale ed apporto tecnologico da
  parte delle imprese italiane.  Da parte italiana si
  segnaleranno agli organismi ed istituzioni competenti i
  progetti prioritari per i quali sarà richiesto il sostegno
  statale all'esportazione.
      In materia di commercio, nell'intento di rafforzare le
  relazioni economiche bilaterali, entrambe le Parti adotteranno
  le opportune misure per agevolare le esportazioni nei
  rispettivi mercati, sempre nel rispetto degli impegni
  internazionali vigenti e delle normative adottate in ambito
  GATT  (General agreement on tariffs and Trade).
      Si terrà conto, altresì, delle disposizioni previste
  nell'Accordo quadro di collaborazione tra la Comunità
  economica europea e gli Stati uniti messicani.
      E' previsto, inoltre, lo scambio di statistiche
  economiche, nonché le informazioni sulle rispettive normative
  industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo
  scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.
      Le Parti collaboreranno all'allestimento di eventi
  promozionali, quali riunioni fra imprenditori, fiere ed
  esposizioni, seminari e visite
 
                               Pag. 4
 
  reciproche, nonché attraverso ricerche di mercato per
  identificare i prodotti esportabili.  A tale riguardo si fa
  presente che si tratta di iniziative ed attività che rientrano
  nei normali compiti svolti dal Ministero del commercio estero
  e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
  avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio;
        cooperazione tecnologica.  In linea con gli obiettivi
  della rispettiva politica industriale verrà favorito lo
  sviluppo tecnologico mediante progetti congiunti di
  investimento ed attraverso la collaborazione in materia di
  trasferimento delle tecnologie.
      A tale scopo la cooperazione industriale dotata di
  tecnologia favorirà lo sviluppo della piccola e media impresa
  che opera nei settori definiti dal presente Accordo.  Inoltre,
  verranno incentivati i progetti congiunti che prevedono
  l'applicazione industriale dalle nuove tecnologie.  Si prevede,
  poi, di includere alcuni progetti delle imprese messicane nei
  programmi italiani ed in quelli comunitari previsti in ambito
  EUREKA  (European Research Coordinating Agency),  che
  riguardano la collaborazione scientifica e tecnologica.
      Si agevoleranno, inoltre, programmi di formazione
  imprenditoriale e quelli per la qualificazione delle risorse
  umane nei settori della ricerca tecnologica.
      Per le indicate attività è previsto nei programmi di
  cooperazione allo sviluppo uno stanziamento di 8 miliardi di
  lire a carico del capitolo 4620 del Ministero degli affari
  esteri, da utilizzare nel triennio 1993-1995;
        cooperazione tecnica e scientifica.  Le Parti si
  impegnano a stabilire rapporti tra le comunità scientifiche,
  organismi e centri di ricerca, a promuovere programmi
  congiunti, con particolare riferimento alle tecnologie
  innovative destinate ai settori tradizionali (biotecnologie,
  ambiente, acqua, medicina, microelettrica, telecomunicazione,
  eccetera) ed a migliorare l'interscambio di informazioni
  scientifiche.
      L'Accordo prevede anche forme di cooperazione in campo
  educativo e culturale, in materia giuridica e nella lotta
  contro il traffico e l'abuso di sostanze stupefacenti.
      Allo scopo di assicurare un'efficace applicazione
  dell'Accordo, le Parti costituiscono una Commissione
  binazionale con il compito di coordinare le varie iniziative
  di cooperazione.
 
DATA=931123 FASCID=DDL11-3026-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3026 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=006 PAGFIN=0004 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=302600A00 FASCIDC=11DDL3026 A SORTNAV=0302600A000 00000 ZZDDLC3026A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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