Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14420
DDL3027-0002
Relazione Camera n. 3027-A (DDL11-3027-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3027A. TESTIPDL
...C3027A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3027A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3027 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1004), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                   Allegato.
      La Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 si
  iscrive nel quadro delle azioni intraprese dal Consiglio
  d'Europa per realizzare un'unione più stretta tra gli Stati
  membri e salvaguardare i diritti dell'uomo e le libertà
  fondamentali concepiti e pensati come elementi portanti della
  società.  In tale contesto essa è diretta a garantire
  l'universalità dei princìpi sopraindicati, estendendone
  l'applicazione anche alle componenti straniere delle comunità
  degli Stati europei, al fine di assicurarne l'integrazione
  piena nel tessuto nazionale.
      La Convenzione si articola, in vista del perseguimento
  degli obiettivi voluti, in tre capitoli.
      Il primo capitolo (indicato con la lettera A) impegna
  tutte le Parti a riconoscere agli stranieri residenti, alle
  stesse condizioni previste per i cittadini, le libertà di
  espressione, di riunione e di associazione, ivi compresa
  quella di costituire sindacati ed affiliarsi agli stessi,
  fermo restando il potere di limitarli per ragioni attinenti
  alla sicurezza dello Stato, alla tutela dell'ordine e della
  sicurezza pubblica e in altri casi di particolare rilievo.
      Un secondo capitolo (indicato con la lettera B) mira a
  consentire la creazione di organi consultivi in seno alle
  collettività locali comprendenti un numero significativo di
  residenti stranieri, ai quali deve essere data la possibilità
  di discutere sui problemi di loro interesse per il tramite di
  rappresentanti eletti o nominati da gruppi associati.
      Infine il terzo capitolo (indicato con la lettera C)
  impegna le Parti a concedere agli stranieri residenti il
  diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni
  locali.
      La Convenzione facoltizza le Parti contraenti a non
  applicare il capitolo B o il capitolo C o entrambi mediante
  dichiarazione da rendere all'atto del deposito dello strumento
  di ratifica o di adesione, dichiarazione che potrà essere
  ritirata successivamente in qualsiasi momento.
      Poiché l'applicazione del capitolo C richiede la modifica
  di norme dell'ordinamento interno anche di ordine
  costituzionale per l'ammissione degli stranieri alle elezioni
  locali, il presente disegno di legge autorizza la ratifica
  della Convenzione limitatamente ai capitoli A e B, come
  previsto dall'articolo 17 della Convenzione di Vienna sul
  diritto dei trattati del 23 maggio 1969, fermo restando che il
  Governo, all'atto del deposito dello strumento di ratifica,
  provvederà alla dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1,
  della presente Convenzione.
 
DATA=931123 FASCID=DDL11-3027-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3027 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=021 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=302700A00 FASCIDC=11DDL3027 A SORTNAV=0302700A000 00000 ZZDDLC3027A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati