| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3027 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1004), che
viene allegata.
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Allegato.
La Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 si
iscrive nel quadro delle azioni intraprese dal Consiglio
d'Europa per realizzare un'unione più stretta tra gli Stati
membri e salvaguardare i diritti dell'uomo e le libertà
fondamentali concepiti e pensati come elementi portanti della
società. In tale contesto essa è diretta a garantire
l'universalità dei princìpi sopraindicati, estendendone
l'applicazione anche alle componenti straniere delle comunità
degli Stati europei, al fine di assicurarne l'integrazione
piena nel tessuto nazionale.
La Convenzione si articola, in vista del perseguimento
degli obiettivi voluti, in tre capitoli.
Il primo capitolo (indicato con la lettera A) impegna
tutte le Parti a riconoscere agli stranieri residenti, alle
stesse condizioni previste per i cittadini, le libertà di
espressione, di riunione e di associazione, ivi compresa
quella di costituire sindacati ed affiliarsi agli stessi,
fermo restando il potere di limitarli per ragioni attinenti
alla sicurezza dello Stato, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e in altri casi di particolare rilievo.
Un secondo capitolo (indicato con la lettera B) mira a
consentire la creazione di organi consultivi in seno alle
collettività locali comprendenti un numero significativo di
residenti stranieri, ai quali deve essere data la possibilità
di discutere sui problemi di loro interesse per il tramite di
rappresentanti eletti o nominati da gruppi associati.
Infine il terzo capitolo (indicato con la lettera C)
impegna le Parti a concedere agli stranieri residenti il
diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni
locali.
La Convenzione facoltizza le Parti contraenti a non
applicare il capitolo B o il capitolo C o entrambi mediante
dichiarazione da rendere all'atto del deposito dello strumento
di ratifica o di adesione, dichiarazione che potrà essere
ritirata successivamente in qualsiasi momento.
Poiché l'applicazione del capitolo C richiede la modifica
di norme dell'ordinamento interno anche di ordine
costituzionale per l'ammissione degli stranieri alle elezioni
locali, il presente disegno di legge autorizza la ratifica
della Convenzione limitatamente ai capitoli A e B, come
previsto dall'articolo 17 della Convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati del 23 maggio 1969, fermo restando che il
Governo, all'atto del deposito dello strumento di ratifica,
provvederà alla dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente Convenzione.
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