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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14429
DDL3028-0002
Relazione Camera n. 3028-A (DDL11-3028-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3028A. TESTIPDL
...C3028A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3028A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3028 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1117), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                   Allegato.
      Il Trattato sottoscritto a Pechino il 20 maggio 1991 tra
  la Repubblica popolare di Cina e la Repubblica italiana
  rappresenta uno strumento di grande utilità ai fini dello
  sviluppo della collaborazione giudiziaria tra i due Paesi e
  garantisce una cornice adatta al potenziamento delle relazioni
  commerciali ed economiche tra le Parti contraenti.
      Le disposizioni generali, contenute nel titolo I del
  Trattato, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione
  dello stesso: cioè la materia civile comprendente anche il
  diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del
  lavoro.  Esse garantiscono poi la parità di trattamento nei
  confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul
  territorio dell'altra Parte; l'esclusione dalla  cautio
  judicatum solvi  quando questi adiscono l'Autorità
  giudiziaria dell'altra Parte nonché il godimento del gratuito
  patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese
  procedurali alle stesse condizioni e in egual misura dei
  cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte.
      Nel titolo in esame è specificato infine in cosa si
  concretizza l'assistenza giudiziaria e cioè: nell'esecuzione
  di commissioni rogatorie e nella notificazione di atti
  giudiziari; nello scambio di informazioni giuridiche e nella
  trasmissione di atti di stato civile necessari durante un
  procedimento; nel riconoscimento ed esecuzione delle sentenze
  e delle decisioni arbitrali.
      Il titolo II detta in maniera molto puntuale le modalità
  necessarie all'utilizzo dei citati strumenti di assistenza,
  con particolare attenzione rivolta alla tutela dei diritti
  delle persone chiamate a comparire sul territorio dell'altra
  Parte.  Va rilevato inoltre che le disposizioni finali di
  questo titolo garantiscono alle Parti contraenti la facoltà di
  opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria
  qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare
  pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte
  richiesta o sia contraria ai princìpi fondamentali
  dell'ordinamento giuridico di questa.
      Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento
  e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al titolo III del
  Trattato in esame.
      Sono riconosciute le sentenze in materia civile (comprese
  le disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di
  restituzioni contenute in sentenze penali, le transazioni
  giudiziarie e le sentenze arbitrali) pronunziate dopo
  l'entrata in vigore del Trattato.  Vengono fissati in maniera
  precisa i casi in cui possa essere opposto rifiuto alla
  richiesta di riconoscimento.  Sono altresì indicate le
  condizioni necessarie perché l'Autorità giudiziaria che ha
  pronunciato una sentenza sul territorio di una Parte possa
  essere considerata competente sul territorio dell'altra.  Sono
  indicati inoltre quali documenti debbano essere presentati per
  vedere riconosciuta una sentenza, le modalità previste per la
  presentazione della domanda e quale procedimento debba essere
  seguito.
 
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      Nel medesimo titolo è indicata infine la via diplomatica
  per la risoluzione di controversie generate
  dall'interpretazione e dalla applicazione del Trattato.
      All'eventuale onere per la comparizione ed il
  trasferimento dei testimoni (articolo 14) nonché per il
  rimborso alla Repubblica popolare di Cina della spesa di
  traduzione per l'esecuzione e le notifiche in forme
  particolari delle commissioni rogatorie (articolo 18) si farà
  fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo
  1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e
  giustizia.
      Pertanto, non si rende necessaria la redazione della
  relazione tecnica di cui all'articolo 11- ter  della legge
  5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988,
  n. 362.
 
DATA=931123 FASCID=DDL11-3028-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3028 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=024 PAGFIN=0003 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=302800A00 FASCIDC=11DDL3028 A SORTNAV=0302800A000 00000 ZZDDLC3028A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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