| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3028 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1117), che
viene allegata.
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Allegato.
Il Trattato sottoscritto a Pechino il 20 maggio 1991 tra
la Repubblica popolare di Cina e la Repubblica italiana
rappresenta uno strumento di grande utilità ai fini dello
sviluppo della collaborazione giudiziaria tra i due Paesi e
garantisce una cornice adatta al potenziamento delle relazioni
commerciali ed economiche tra le Parti contraenti.
Le disposizioni generali, contenute nel titolo I del
Trattato, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione
dello stesso: cioè la materia civile comprendente anche il
diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del
lavoro. Esse garantiscono poi la parità di trattamento nei
confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul
territorio dell'altra Parte; l'esclusione dalla cautio
judicatum solvi quando questi adiscono l'Autorità
giudiziaria dell'altra Parte nonché il godimento del gratuito
patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese
procedurali alle stesse condizioni e in egual misura dei
cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte.
Nel titolo in esame è specificato infine in cosa si
concretizza l'assistenza giudiziaria e cioè: nell'esecuzione
di commissioni rogatorie e nella notificazione di atti
giudiziari; nello scambio di informazioni giuridiche e nella
trasmissione di atti di stato civile necessari durante un
procedimento; nel riconoscimento ed esecuzione delle sentenze
e delle decisioni arbitrali.
Il titolo II detta in maniera molto puntuale le modalità
necessarie all'utilizzo dei citati strumenti di assistenza,
con particolare attenzione rivolta alla tutela dei diritti
delle persone chiamate a comparire sul territorio dell'altra
Parte. Va rilevato inoltre che le disposizioni finali di
questo titolo garantiscono alle Parti contraenti la facoltà di
opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria
qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare
pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte
richiesta o sia contraria ai princìpi fondamentali
dell'ordinamento giuridico di questa.
Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento
e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al titolo III del
Trattato in esame.
Sono riconosciute le sentenze in materia civile (comprese
le disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di
restituzioni contenute in sentenze penali, le transazioni
giudiziarie e le sentenze arbitrali) pronunziate dopo
l'entrata in vigore del Trattato. Vengono fissati in maniera
precisa i casi in cui possa essere opposto rifiuto alla
richiesta di riconoscimento. Sono altresì indicate le
condizioni necessarie perché l'Autorità giudiziaria che ha
pronunciato una sentenza sul territorio di una Parte possa
essere considerata competente sul territorio dell'altra. Sono
indicati inoltre quali documenti debbano essere presentati per
vedere riconosciuta una sentenza, le modalità previste per la
presentazione della domanda e quale procedimento debba essere
seguito.
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Nel medesimo titolo è indicata infine la via diplomatica
per la risoluzione di controversie generate
dall'interpretazione e dalla applicazione del Trattato.
All'eventuale onere per la comparizione ed il
trasferimento dei testimoni (articolo 14) nonché per il
rimborso alla Repubblica popolare di Cina della spesa di
traduzione per l'esecuzione e le notifiche in forme
particolari delle commissioni rogatorie (articolo 18) si farà
fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo
1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia.
Pertanto, non si rende necessaria la redazione della
relazione tecnica di cui all'articolo 11- ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362.
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