| (Ordinamento e attuazione dei corsi).
1. L'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario di cui all'articolo 2, comma 1, con gli
indirizzi in assistenza generale, assistenza generale
pediatrica, assistenza sanitaria-sociale, ostetricia, è
stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il
Ministro della sanità, in conformità a quanto disposto dal
citato accordo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 795.
2. Per la realizzazione dei corsi di diploma universitario
di cui agli articoli 2, comma 1, e 11, comma 6, le regioni e
le università, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie,
sono tenute a stipulare tra loro apposite convenzioni per
l'utilizzazione di idonee strutture didattiche e sanitarie del
Servizio sanitario nazionale, al fine di costituire le scuole
di sanità, nonché a stipulare apposite convenzioni con altre
istituzioni anche private che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, gestiscono scuole per la formazione
infermieristica e per la formazione delle professioni
sanitarie tecniche e di riabilitazione, secondo uno o più
schemi tipo, stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui al
comma 4 del presente articolo, con decreto del Ministro della
sanità, emanato di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le convenzioni da stipularsi con la provincia autonoma
di Bolzano per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi
di diploma universitario e dei corsi di formazione
complementare previsti dalla presente legge devono essere
adeguate alle particolari condizioni di bilinguismo
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previste dallo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.
4. Nelle scuole di sanità di cui al comma 2, la titolarità
dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
è conferita dalle università per contratto, anche a dipendenti
del Servizio sanitario nazionale, a norma del comma 8
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla
base dei criteri numerici e funzionali stabiliti nelle
convenzioni fra le regioni e le università e con le
istituzioni di cui al comma 2 del presente articolo: per
l'insegnamento delle discipline infermieristiche e di ogni
altra materia attinente alla relativa competenza, alla
responsabilità e alla organizzazione professionale, agli
infermieri che siano in possesso del diploma di laurea di cui
all'articolo 5; per l'insegnamento delle altre materie, a
coloro che siano in possesso di diploma di laurea
corrispondente.
5. Stante la specificità della formazione infermieristica,
per la direzione degli specifici corsi costituisce requisito
necessario il possesso del diploma universitario di cui
all'articolo 2, comma 1, e del diploma di laurea di cui
all'articolo 5. Per la conduzione delle attività di tirocinio
guidato di cui all'articolo 2, comma 1, costituisce requisito
minimo necessario il possesso del diploma di abilitazione a
funzioni direttive di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero, nei
casi previsti dal decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di cui al comma 1 del
presente articolo, il possesso del diploma di assistente
sanitaria visitatrice di cui al medesimo articolo 4, comma
1.
6. Con decreto del Ministro della sanità, emanato di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, è determinato ogni tre anni, sulla
base delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e
regionale, il numero degli studenti da ammettere ai corsi
nelle scuole di sanità.
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7. Sulla base del decreto di cui al comma 6, le regioni e
le università interessate stabiliscono il numero dei posti da
attivare presso ciascuna scuola di sanità per la formazione
infermieristica e ostetrica.
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