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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1443
DDL0287-0005
Progetto di legge Camera n. 287 - testo presentato - (DDL11-287)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C287. TESTIPDL
...C287.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC287 ZZ11 ZZPD ZZPR
             (Ordinamento e attuazione dei corsi).
      1.  L'ordinamento didattico del corso di diploma
  universitario di cui all'articolo 2, comma 1, con gli
  indirizzi in assistenza generale, assistenza generale
  pediatrica, assistenza sanitaria-sociale, ostetricia, è
  stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il
  Ministro della sanità, in conformità a quanto disposto dal
  citato accordo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 795.
    2.  Per la realizzazione dei corsi di diploma universitario
  di cui agli articoli 2, comma 1, e 11, comma 6, le regioni e
  le università, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie,
  sono tenute a stipulare tra loro apposite convenzioni per
  l'utilizzazione di idonee strutture didattiche e sanitarie del
  Servizio sanitario nazionale, al fine di costituire le scuole
  di sanità, nonché a stipulare apposite convenzioni con altre
  istituzioni anche private che, alla data di entrata in vigore
  della presente legge, gestiscono scuole per la formazione
  infermieristica e per la formazione delle professioni
  sanitarie tecniche e di riabilitazione, secondo uno o più
  schemi tipo, stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui al
  comma 4 del presente articolo, con decreto del Ministro della
  sanità, emanato di concerto con il Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  Le convenzioni da stipularsi con la provincia autonoma
  di Bolzano per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi
  di diploma universitario e dei corsi di formazione
  complementare previsti dalla presente legge devono essere
  adeguate alle particolari condizioni di bilinguismo
 
                               Pag. 4
 
  previste dallo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.
    4.  Nelle scuole di sanità di cui al comma 2, la titolarità
  dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
  è conferita dalle università per contratto, anche a dipendenti
  del Servizio sanitario nazionale, a norma del comma 8
  dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla
  base dei criteri numerici e funzionali stabiliti nelle
  convenzioni fra le regioni e le università e con le
  istituzioni di cui al comma 2 del presente articolo: per
  l'insegnamento delle discipline infermieristiche e di ogni
  altra materia attinente alla relativa competenza, alla
  responsabilità e alla organizzazione professionale, agli
  infermieri che siano in possesso del diploma di laurea di cui
  all'articolo 5; per l'insegnamento delle altre materie, a
  coloro che siano in possesso di diploma di laurea
  corrispondente.
    5.  Stante la specificità della formazione infermieristica,
  per la direzione degli specifici corsi costituisce requisito
  necessario il possesso del diploma universitario di cui
  all'articolo 2, comma 1, e del diploma di laurea di cui
  all'articolo 5.  Per la conduzione delle attività di tirocinio
  guidato di cui all'articolo 2, comma 1, costituisce requisito
  minimo necessario il possesso del diploma di abilitazione a
  funzioni direttive di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero, nei
  casi previsti dal decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica di cui al comma 1 del
  presente articolo, il possesso del diploma di assistente
  sanitaria visitatrice di cui al medesimo articolo 4, comma
  1.
    6.  Con decreto del Ministro della sanità, emanato di
  concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano, è determinato ogni tre anni, sulla
  base delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e
  regionale, il numero degli studenti da ammettere ai corsi
  nelle scuole di sanità.
 
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    7.  Sulla base del decreto di cui al comma 6, le regioni e
  le università interessate stabiliscono il numero dei posti da
  attivare presso ciascuna scuola di sanità per la formazione
  infermieristica e ostetrica.
 
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