| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
nel triennio 19931995, valutato in lire 30 milioni annui per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla rubrica "Ministero degli affari esteri".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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