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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14439
DDL3029-0002
Relazione Camera n. 3029-A (DDL11-3029-A)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3029A. TESTIPDL
...C3029A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3029A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3029 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1124), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                   Allegato.
      L'Accordo decennale di cooperazione economica tra la
  Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese è stato
  firmato a Roma il 28 maggio 1991 dai due Ministri del
  commercio estero, a seguito anche delle decisioni prese
  nell'ambito della Comunità economica europea nell'ottobre del
  1990 in merito ad una ripresa dei rapporti con la Repubblica
  popolare cinese, dopo la pausa seguita agli eventi del giugno
  1989.
      L'Accordo, sostituendo quello concluso il 23 aprile 1979
  e scaduto nel 1989, si colloca nella prospettiva di una fase
  nuova nei rapporti tra i due Paesi, che deve tener conto, da
  un lato, delle evoluzioni delle relazioni internazionali in
  campo politico ed economico verso un nuovo ordine mondiale e,
  dall'altro, dell'ulteriore riforma della struttura economica
  cinese quale emerge anche dai programmi quinquennale e
  decennale.
      Tale prospettiva è stata chiaramente indicata anche nel
  comunicato congiunto emanato dai due Ministri in occasione
  della firma.
      Obiettivo centrale dell'Accordo è quello di impegnare le
  Parti a sviluppare, ulteriormente, i rapporti in tutti i
  principali settori (agricoltura, energia, trasporti,
  telecomunicazioni, materie prime, elettronica, petrolchimica,
  ambiente, industria meccanica, leggera, tessile), nonché a
  favorire le relazioni tra medie e piccole imprese ed
  accordarsi il miglior trattamento possibile (articoli 1 e
  2).
      La collaborazione dovrà svilupparsi in particolare
  mediante forniture di merci, macchinari, impianti "chiavi in
  mano", prestazione di servizi; costituzione di società miste e
  altre forme di attività economica congiunta; prestazione di
  assistenza nella esecuzione di lavori di progettazione e
  ricerca; cessione di  know how,  di licenze e tecnologia;
  formazione di personale aziendale e scambio di esperti
  (articolo 3).
      Le due Parti si sono impegnate a facilitare con tutti i
  possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di
  personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi
  mercati e le possibilità di cooperazione (articolo 4).
      Si è concordato sull'esigenza di incoraggiare la
  concessione di facilitazioni finanziarie nel rispetto dei
  vincoli derivanti dagli impegni internazionali rispettivamente
  assunti.
      Allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi,
  le Parti si sono impegnate ad inviare ed accogliere
  reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e società
  concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili
  riguardanti le condizioni di lavoro e di vita (articolo 6).
      Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione mista
  con il compito di coordinare le attività di collaborazione
  economica e di vigilare sulla realizzazione dell'Accordo.
      A parte la disposizione  ex  articolo 7, per la quale
  viene redatta apposita nota tecnica, dalle altre norme
  dell'Accordo non derivano maggiori oneri finanziari a carico
  del bilancio dello Stato, poiché le iniziative di cooperazione
  previste dall'Accordo saranno realizzate dalle normali
  condizioni commerciali, come specificato dall'articolo 4.
 
DATA=931123 FASCID=DDL11-3029-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3029 TOTPAG=0003 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=029 PAGFIN=0002 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=302900A00 FASCIDC=11DDL3029 A SORTNAV=0302900A000 00000 ZZDDLC3029A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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