| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3029 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1124), che
viene allegata.
Pag. 2
Allegato.
L'Accordo decennale di cooperazione economica tra la
Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese è stato
firmato a Roma il 28 maggio 1991 dai due Ministri del
commercio estero, a seguito anche delle decisioni prese
nell'ambito della Comunità economica europea nell'ottobre del
1990 in merito ad una ripresa dei rapporti con la Repubblica
popolare cinese, dopo la pausa seguita agli eventi del giugno
1989.
L'Accordo, sostituendo quello concluso il 23 aprile 1979
e scaduto nel 1989, si colloca nella prospettiva di una fase
nuova nei rapporti tra i due Paesi, che deve tener conto, da
un lato, delle evoluzioni delle relazioni internazionali in
campo politico ed economico verso un nuovo ordine mondiale e,
dall'altro, dell'ulteriore riforma della struttura economica
cinese quale emerge anche dai programmi quinquennale e
decennale.
Tale prospettiva è stata chiaramente indicata anche nel
comunicato congiunto emanato dai due Ministri in occasione
della firma.
Obiettivo centrale dell'Accordo è quello di impegnare le
Parti a sviluppare, ulteriormente, i rapporti in tutti i
principali settori (agricoltura, energia, trasporti,
telecomunicazioni, materie prime, elettronica, petrolchimica,
ambiente, industria meccanica, leggera, tessile), nonché a
favorire le relazioni tra medie e piccole imprese ed
accordarsi il miglior trattamento possibile (articoli 1 e
2).
La collaborazione dovrà svilupparsi in particolare
mediante forniture di merci, macchinari, impianti "chiavi in
mano", prestazione di servizi; costituzione di società miste e
altre forme di attività economica congiunta; prestazione di
assistenza nella esecuzione di lavori di progettazione e
ricerca; cessione di know how, di licenze e tecnologia;
formazione di personale aziendale e scambio di esperti
(articolo 3).
Le due Parti si sono impegnate a facilitare con tutti i
possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di
personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi
mercati e le possibilità di cooperazione (articolo 4).
Si è concordato sull'esigenza di incoraggiare la
concessione di facilitazioni finanziarie nel rispetto dei
vincoli derivanti dagli impegni internazionali rispettivamente
assunti.
Allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi,
le Parti si sono impegnate ad inviare ed accogliere
reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e società
concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili
riguardanti le condizioni di lavoro e di vita (articolo 6).
Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione mista
con il compito di coordinare le attività di collaborazione
economica e di vigilare sulla realizzazione dell'Accordo.
A parte la disposizione ex articolo 7, per la quale
viene redatta apposita nota tecnica, dalle altre norme
dell'Accordo non derivano maggiori oneri finanziari a carico
del bilancio dello Stato, poiché le iniziative di cooperazione
previste dall'Accordo saranno realizzate dalle normali
condizioni commerciali, come specificato dall'articolo 4.
| |