| (Formazione complementare).
1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, con proprio decreto, individua i settori
di assistenza infermieristica per i quali, in relazione alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonché alla
normativa comunitaria in materia, possono essere attivati da
parte del Servizio sanitario nazionale corsi di formazione
complementare successivi al conseguimento del diploma
universitario di cui all'articolo 2, comma 1, tra cui quelli
di abilitazione alle funzioni direttive, per assistente
sanitaria visitatrice, in assistenza pediatrica, in assistenza
psichiatrica e in assistenza geriatrica.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il corso per il conseguimento del diploma di
Stato per l'abilitazione alla professione di vigilatrice
dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio
1940, n. 1098, è sostituito dal corso di formazione
complementare in assistenza pediatrica di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Con decreto del Ministro della sanità sono disciplinati
i corsi di cui al comma 1 e determinati i requisiti per
l'accesso ai corsi stessi.
4. Con decreto del Ministro della sanità è disciplinato
ogni tre anni, sulla base delle esigenze della programmazione
sanitaria nazionale e regionale, il numero di studenti da
ammettere ai corsi di cui al presente articolo. Le regioni
determinano, in conformità, il numero dei posti da attivare
presso ciascuna scuola.
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