| (Diploma di laurea).
1. Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
nell'ambito del piano di sviluppo dell'università di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9
maggio 1989, n. 168, è istituito con decreto del Presidente
della Repubblica, emanato su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
intesa con il Ministro della sanità, il corso di laurea in
scienze infermieristiche, al quale sono ammesse anche le
ostetriche, ed è definito il relativo ordinamento
didattico.
2. Il diploma di laurea di cui al presente articolo
costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali attinenti alla professione infermieristica nelle
strutture del Servizio sanitario nazionale e per lo
svolgimento di funzioni di docenza presso i corsi di
insegnamento nelle scuole di sanità di cui all'articolo 3,
comma 2. Fino al settimo anno successivo all'attivazione del
corso di laurea in scienze infermieristiche, alle suddette
funzioni dirigenziali e di docenza può accedere il personale
infermieristico in possesso del diploma universitario di
dirigente dell'assistenza infermieristica e di infermiere
insegnante dirigente legalmente riconosciuti.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è determinato ogni due anni, sulla base delle
esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale,
il numero massimo degli studenti che possono iscriversi ai
corsi di laurea di cui al comma 1.
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