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Onorevoli Colleghi! -- Il decretolegge in esame è
composto da due articoli. Il primo di essi riguarda la
disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
di cui al capo V della legge n. 241 del 1990. Tale diritto, in
base all'articolo 24 della suddetta legge, è escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato nonché negli altri casi
di segreto o di divieto di divulgazione previsti
nell'ordinamento. In base al comma 2 dell'articolo 24 il
Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, uno o più regolamenti per
l'individuazione degli altri casi di esclusione del diritto di
accesso per salvaguardare specifici interessi indicati dallo
stesso articolo 24. Poi le singole amministrazioni debbono
individuare con propri regolamenti, da adottare entro sei mesi
dalla data di emanazione dei suddetti regolamenti governativi,
le categorie dei documenti sottratti all'accesso, in
considerazione dei medesimi interessi da tutelare richiamati
dall'articolo 24 della legge n. 241. L'articolo 31 di tale
legge subordina all'entrata in vigore dei vari regolamenti
l'efficacia dell'intera disciplina concernente il diritto di
accesso.
Il regolamento governativo è stato emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, che
all'articolo 13 reca una disciplina transitoria nelle more
dell'adozione dei regolamenti ministeriali di individuazione
delle categorie di documenti da sottrarre all'accesso; quella
disciplina transitoria, in base all'articolo 13, è comunque
efficace non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
regolamento governativo. Trascorso il periodo di un anno
l'accesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del medesimo
regolamento, non può essere negato se non nei casi previsti
dalla legge.
Il provvedimento in esame, all'articolo 1, proroga di un
anno la durata della disciplina transitoria in materia di
accesso, dal momento che i regolamenti ministeriali non sono
stati ancora adottati dalle amministrazioni competenti. La
Commissione Affari costituzionali ha peraltro concordato
sull'opportunità di ridurre a sei mesi il periodo di proroga:
si è considerato necessario, infatti, non ritardare
eccessivamente l'attuazione di una legge, come la n. 241, che
costituisce un momento di svolta ai fini della trasparenza nei
rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
L'articolo 2 del provvedimento, poi, proroga al 31 dicembre
1993 i termini per l'emanazione dei regolamenti attuativi
previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego.
LANDI, Relatore.
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