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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14451
DDL3033-0002
Relazione Camera n. 3033-A (DDL11-3033-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3033A. TESTIPDL
...C3033A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3033A ZZ11 ZZRL ZZRM
                               Pag. 2
 
    Onorevoli  Colleghi! -- Il decretolegge in esame è
  composto da due articoli.  Il primo di essi riguarda la
  disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
  di cui al capo V della legge n. 241 del 1990.  Tale diritto, in
  base all'articolo 24 della suddetta legge, è escluso per i
  documenti coperti da segreto di Stato nonché negli altri casi
  di segreto o di divieto di divulgazione previsti
  nell'ordinamento.  In base al comma 2 dell'articolo 24 il
  Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della legge, uno o più regolamenti per
  l'individuazione degli altri casi di esclusione del diritto di
  accesso per salvaguardare specifici interessi indicati dallo
  stesso articolo 24.  Poi le singole amministrazioni debbono
  individuare con propri regolamenti, da adottare entro sei mesi
  dalla data di emanazione dei suddetti regolamenti governativi,
  le categorie dei documenti sottratti all'accesso, in
  considerazione dei medesimi interessi da tutelare richiamati
  dall'articolo 24 della legge n. 241.  L'articolo 31 di tale
  legge subordina all'entrata in vigore dei vari regolamenti
  l'efficacia dell'intera disciplina concernente il diritto di
  accesso.
    Il regolamento governativo è stato emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, che
  all'articolo 13 reca una disciplina transitoria nelle more
  dell'adozione dei regolamenti ministeriali di individuazione
  delle categorie di documenti da sottrarre all'accesso; quella
  disciplina transitoria, in base all'articolo 13, è comunque
  efficace non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
  regolamento governativo.  Trascorso il periodo di un anno
  l'accesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del medesimo
  regolamento, non può essere negato se non nei casi previsti
  dalla legge.
    Il provvedimento in esame, all'articolo 1, proroga di un
  anno la durata della disciplina transitoria in materia di
  accesso, dal momento che i regolamenti ministeriali non sono
  stati ancora adottati dalle amministrazioni competenti.  La
  Commissione Affari costituzionali ha peraltro concordato
  sull'opportunità di ridurre a sei mesi il periodo di proroga:
  si è considerato necessario, infatti, non ritardare
  eccessivamente l'attuazione di una legge, come la n. 241, che
  costituisce un momento di svolta ai fini della trasparenza nei
  rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
    L'articolo 2 del provvedimento, poi, proroga al 31 dicembre
  1993 i termini per l'emanazione dei regolamenti attuativi
  previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, concernente
  la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
  pubbliche e la revisione della disciplina in materia di
  pubblico impiego.
                                          LANDI,  Relatore.
 
DATA=930909 FASCID=DDL11-3033-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3033 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=303300A00 FASCIDC=11DDL3033 A SORTNAV=0303300A000 00000 ZZDDLC3033A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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