| (Provvedimento di accoglimento).
1. All'articolo 669- octies del codice di procedura
civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso
o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai
commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale
dichiara la propria
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intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri".
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