| (Equiparazione dei titoli professionali).
1. I diplomi per l'esercizio della professione di
infermiere professionale, di vigilatrice
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dell'infanzia, di assistente sanitaria visitatrice, i
diplomi di specializzazione di cui alla legge 19 luglio 1940,
n. 1098, e successive modificazioni, il certificato di
abilitazione a funzioni direttive di cui al testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, nonché il diploma di ostetrica di cui al regio
decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge
25 marzo 1937, n. 921, e successive modificazioni, conseguiti
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, e
dall'articolo 4, commi 1 e 2 della presente legge.
2. I diplomi di dirigente dell'assistenza infermieristica e
di infermiere insegnante dirigente, legalmente riconosciuti,
conseguiti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi
dell'articolo 5.
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