| (Clausola compromissoria).
1. L'articolo 808 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 808. - (Clausola compromissoria). - Le
parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato,
possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto
medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di
controversie che possono formare oggetto di compromesso. La
clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma
richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi
primo e secondo.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere
decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e
accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di
nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire
l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta
in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali
di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare
secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La validità della clausola compromissoria deve essere
valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si
riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto
comprende il potere di convenire la clausola
compromissoria".
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