| (Numero e modo di nomina degli arbitri).
1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
"In caso di indicazione di un numero pari di arbitri,
l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente
convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi
previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del
numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo,
gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non
hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del
tribunale nei modi previsti dall'articolo 810".
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