| (Nomina degli arbitri).
1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere,
mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del
tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso
è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è
stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si
riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è
all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il
presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede
con ordinanza non impugnabile".
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