| (Accettazione e obblighi degli arbitri).
1. L'articolo 813 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 813. - (Accettazione e obblighi degli
arbitri). - L'accettazione degli arbitri
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deve essere data per iscritto e può risultare dalla
sottoscrizione del compromesso.
Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine
stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di
annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al
risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento
dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza
giustificato motivo.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che
omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue
funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal
terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola
compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici
giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera
raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle
parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente,
sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e,
ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza
dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione".
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