| (Ricusazione degli arbitri).
1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente
del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione
della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di
ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non
impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando
occorre, sommarie informazioni".
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