| (Svolgimento del procedimento).
1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 816. - (Svolgimento del procedimento). -
Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio
della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro
prima riunione.
Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola
compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore
all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri
debbono osservare nel procedimento.
In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di
regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono
più opportuno.
Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini
per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro
repliche.
Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli
arbitri a uno di essi.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del
procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta
a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto
nell'articolo 819".
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