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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14465
DDL3034-0009
Progetto di legge Camera n. 3034 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3034)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3034. TESTIPDL
...C3034.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 5 Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3034 ZZ11 ZZPD ZZTR
               (Svolgimento del procedimento).
    1.  L'articolo 816 del codice di procedura civile è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 816. -  (Svolgimento del procedimento).  -
  Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio
  della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro
  prima riunione.
    Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola
  compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore
  all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri
  debbono osservare nel procedimento.
    In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di
  regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono
  più opportuno.
    Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini
  per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro
  repliche.
    Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli
  arbitri a uno di essi.
    Su tutte le questioni che si presentano nel corso del
  procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta
  a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto
  nell'articolo 819".
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3034 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3034 TOTPAG=0019 TOTDOC=0029 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=303400 00 FASCIDC=11DDL3034 SORTNAV=0303400 000 00000 ZZDDLC3034 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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