| (Questioni incidentali).
1. L'articolo 819 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 819. - (Questioni incidentali). - Se nel
corso del procedimento sorge una
Pag. 6
questione che per legge non può costituire oggetto di
giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il
giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale
questione, sospendono il procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le
questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito
nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una
delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in
giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine
che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta
giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta
giorni".
| |