| (Mancata comparizione dei testimoni).
1. Dopo l'articolo 819- bis del codice di procedura
civile è inserito il seguente:
"Art. 819- ter. - (Mancata comparizione dei
testimoni). - Se il testimone regolarmente intimato ai
sensi dell'articolo 250 non si presenta, gli arbitri possono
ordinare una nuova intimazione ovvero possono richiedere al
presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato di
disporre l'accompagnamento innanzi ad essi per una seduta
successiva. Il presidente del tribunale, accertata la regolare
intimazione, provvede con decreto.
Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi
o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali
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gli arbitri si recano nella sua abitazione o nel suo ufficio,
previo decreto del presidente del tribunale del luogo ove ha
sede l'arbitrato.
Se il testimone risiede fuori dalla circoscrizione del
tribunale nella quale è la sede dell'arbitrato, gli arbitri
possono richiedergli di fornire le risposte per iscritto
ovvero possono recarvisi personalmente. In tal caso i
provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono
richiesti al presidente del tribunale nella cui circoscrizione
il mezzo di prova dev'essere assunto".
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