| (Competenze della professione
infermieristica e ostetrica).
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, sentito il Consiglio superiore di sanità, vengono
ridefinite le competenze della professione infermieristica e
della professione ostetrica.
2. Il personale infermieristico e ostetrico dipendente dal
Servizio sanitario nazionale non può essere distolto dalle
funzioni proprie del profilo di appartenenza.
3. Tutti gli atti e i provvedimenti adottati in violazione
del divieto di cui al comma 2 sono nulli ed impegnano la
responsabilità, personale e diretta, dei componenti degli
organi di amministrazione che li dispongono.
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