| (Termini per la decisione).
1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto
del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:
"Del lodo".
2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 820. - (Termini per la decisione). - Se
le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono
pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni
dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e
l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di
tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine
è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla
pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere
alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato
pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare
per una sola volta il termine e per non più di centottanta
giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato
di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la
proroga del termine".
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