| (Deliberazione e requisiti del lodo).
1. All'articolo 823 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri
riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, ed è
quindi redatto per iscritto";
b) al secondo comma, il numero 5) è sostituito dal
seguente:
"5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o
del modo in cui è stato deliberato;".
2. L'articolo 824 del codice di procedura civile è
abrogato.
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