| (Deposito del lodo).
1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 825. - (Deposito del lodo). - Gli arbitri
redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne
danno comunicazione a ciascuna parte mediante conse-
Pag. 9
gna di un originale, anche con spedizione in plico
raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima
sottoscrizione.
La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio
della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in
copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto
contenente la clausola compromissoria o con documento
equipollente, in originale o in copia conforme, nella
cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede
dell'arbitrato.
Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo
dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è
soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe
soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo
contenuto.
Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia
dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo
133, secondo comma.
Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è
ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta
giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti,
provvede in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile".
2. L'articolo 196 delle disposizioni di attuazione e
transitorie del codice di procedura civile è abrogato.
| |