| (Correzione del lodo).
1. L'articolo 826 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 826. - (Correzione del lodo). - Il lodo
può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri
che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in
omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti
giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti,
anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni
dalla data dell'ultima sottoscrizione.
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Se il lodo è già stato depositato, la correzione è
richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto
compatibili".
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