| (Impugnazione per nullità).
1. L'articolo 828 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 828. - (Impugnazione per nullità). -
L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta
giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte
d'appello nella cui circoscrizione è la sede
dell'arbitrato.
L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla
data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il
termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere
impugnato relativamente alle parti corrette nei termini
ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di
correzione".
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