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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14478
DDL3034-0022
Progetto di legge Camera n. 3034 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3034)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C3034. TESTIPDL
...C3034.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 11 Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3034 ZZ11 ZZPD ZZTR
                      (Casi di nullità).
    1.  L'articolo 829 del codice di procedura civile è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 829. -  (Casi di nullità).  -
  L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque
  rinuncia, nei casi seguenti:
      1) se il compromesso è nullo;
      2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e
  nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo,
  purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
      3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva
  essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
      4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del
  compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del
  compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la
  disposizione dell'articolo 817;
      5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei
  numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823,
  salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
      6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del
  termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto
  dell'articolo 821;
      7) se nel procedimento non sono state osservate le forme
  prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le
  parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo
  816 e la nullità non è stata sanata;
      8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non
  più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato
  tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta
  nel giudizio arbitrale;
 
                              Pag. 12
 
      9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il
  principio del contraddittorio.
    L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri
  nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo
  che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità
  o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
    Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo
  è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa
  applicazione dei contratti e accordi collettivi".
 
DATA=930805 FASCID=DDL11-3034 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3034 TOTPAG=0019 TOTDOC=0029 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=303400 00 FASCIDC=11DDL3034 SORTNAV=0303400 000 00000 ZZDDLC3034 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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