| (Casi di nullità).
1. L'articolo 829 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 829. - (Casi di nullità). -
L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque
rinuncia, nei casi seguenti:
1) se il compromesso è nullo;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e
nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo,
purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del
compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del
compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la
disposizione dell'articolo 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei
numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823,
salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del
termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto
dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme
prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le
parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo
816 e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non
più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato
tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta
nel giudizio arbitrale;
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9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il
principio del contraddittorio.
L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri
nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo
che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità
o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo
è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi".
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