| (Decisione sull'impugnazione per nullità).
1. L'articolo 830 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 830. - (Decisione sull'impugnazione per
nullità). - La corte di appello, quando accoglie
l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo;
qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia
scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del
lodo.
Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di
appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in
condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la
causa all'istruttore, se per la decisione del merito è
necessaria una nuova istruzione.
In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte
d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del
lodo".
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