| (Organizzazione dell'assistenza infermieristica e
dell'attività domestico-alberghiera).
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione
dell'attività di assistenza infermieristica e delle connesse
funzioni ausiliarie di assistenza.
2. Ai soli fini delle attività domesticoalberghiere,
l'infermiere si avvale, sotto la propria responsabilità, della
collaborazione dell'operatore tecnico addetto all'assistenza,
di cui al comma 3 dell'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.
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