| (Revocazione ed opposizione di terzo).
1. L'articolo 831 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 831. - (Revocazione ed opposizione di
terzo). - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è
soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3)
e 6)
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dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti
nel libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il
corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per
la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino
alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla
nullità.
Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi
indicati nell'articolo 404.
Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo
si propongono davanti alla corte d'appello nella cui
circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità,
per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso
processo, salvo che lo stato della causa preventivamente
proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione
delle altre cause".
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